testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.76 Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei premi di assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 76 |
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La disposizione interessa i premi relativi ai soli veicoli ad uso privato, in quanto le spese afferenti a veicoli strumentali o ad uso promiscuo sono già deducibili dal reddito, rispettivamente, in misura intera o del 40 per cento. Inoltre, si è ritenuto opportuno estendere l'applicazione della deducibilità anche ai premi assicurativi relativi a motocicli e ciclomotori sempre ad uso privato.
Sotto il profilo quantitativo, si è considerato deducibile il 19 per cento della parte di premio assicurativo obbligatoria per legge su autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, escludendo la parte di premio derivante dalle garanzie aggiuntive facoltative quali furto, incendio o «casco» e il contributo obbligatorio dovuto al Servizio sanitario nazionale (SSN) in quanto già deducibile ai fini IRPEF, e includendovi però la quota di imposte governative pari al 12,5 per cento.
Con la misura fiscale in questione si intende alleggerire il carico di oneri pesantissimi che grava sugli automobilisti, dai balzelli sulla benzina, al bollo, all'assicurazione obbligatoria comprensiva di tasse governative, al contributo al SSN, ai
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1. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) il 19 per cento del premio assicurativo sulla responsabilità civile auto corrisposto dal sottoscrittore del contratto assicurativo».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 467 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.