• Testo DDL 1360

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Atto a cui si riferisce:
S.1360 [Legge sullo sbarramento al 4 % per le elezioni europee - L. 10/2009] Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1360


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1360
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 3 febbraio 2009, in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER e NICCO (22); CICU, NIZZI,
PORCU, MURGIA, OPPI, TESTONI, VELLA e BARBARESCHI (646);
PALOMBA (1070); GOZI e ZACCARIA (1449); BOCCHINO, CALDERISI,
BERNINI BOVICELLI, BERTOLINI, BIANCONI, CALABRIA, CRISTALDI,
DE GIROLAMO, DISTASO, Gregorio FONTANA, LA LOGGIA, LAFFRANCO,
ORSINI, PECORELLA, SANTELLI, SBAI, STASI e STRACQUADANIO (1491);
SORO, SERENI, BRESSA, VASSALLO, FRANCESCHINI, AMICI, GOZI e
ZACCARIA (1507); LO MONTE, COMMERCIO, BELCASTRO, IANNACCONE,
LATTERI, LOMBARDO, MILO e SARDELLI (1692); ZELLER, BRUGGER
e NICCO (1733); MELIS, CALVISI, FADDA, MARROCU,
Arturo Mario Luigi PARISI, PES e SCHIRRU (2023):

(V. Stampati Camera n. 22, 646, 1070, 1449, 1491, 1507, 1692, 1733 e 2023)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 2009

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al primo comma dell’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
        «1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;
        b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
        «2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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