testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.20 Disposizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 20 |
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D'altro canto, anche il legislatore che ha stabilito le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative per l'anno 2008, con il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, è ricorso al voto per corrispondenza per gli italiani appartenenti alle Forze armate impegnati in missioni internazionali, per il personale statale temporaneamente all'estero per impegni di lavoro nonché per i professori universitari e per i ricercatori che si trovano anch'essi all'estero per motivi di lavoro e di ricerca. Si riscontra dunque una tendenza del legislatore all'estensione del ricorso al voto per corrispondenza.
Tale possibilità permette all'Italia di adeguarsi ad altri Stati europei che già sperimentano il voto per corrispondenza
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Il sistema di voto per corrispondenza ipotizzato nella presente proposta di legge si può classificare «su richiesta», prendendo ad esempio la procedura adottata dal citato decreto-legge n. 1 del 2006 per il voto domiciliare di taluni elettori, che scaturisce da una dichiarazione attestante la volontà di votare a domicilio, e dalla ben più articolata procedura prevista nel caso del voto degli italiani residenti all'estero, che contempla anche il diritto di opzione che in questo caso, per motivi esemplificativi, non è previsto. Resta in ogni caso ferma la possibilità del Ministro dell'interno di adottare un apposito regolamento volto a definire le modalità e le procedure destinate a consentire il voto per corrispondenza.
Il meccanismo pensato prevede l'istituzione, presso ciascun comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale secondo la tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di una sezione elettorale speciale addetta allo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza. Si è ritenuto di poter mantenere la divisione già esistente per individuare le sezioni elettorali speciali, eccezione fatta per la circoscrizione Trentino-Alto Adige dove, oltre alla sezione elettorale speciale di Trento, si prevede anche una sezione elettorale speciale a Bolzano. Sulla composizione della sezione elettorale speciale e sulle operazioni di scrutinio è stato mantenuto quanto previsto per gli altri uffici elettorali. A seguito della previsione del voto per corrispondenza si è ritenuto opportuno abrogare il divieto di inviare il voto per iscritto, qualora si voti in Italia, previsto dall'articolo 55, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
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Tale procedura può essere estesa anche all'esercizio del voto per corrispondenza in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione, disciplinato dall'articolo 5 della presente proposta di legge, dal momento che in questo caso si ha un collegio unico nazionale e, per comodità, si può utilizzare la divisione in circoscrizioni elettorali al fine di individuare la collocazione della sezione elettorale speciale.
Vengono meno in questo caso le previsioni del comma 1 del nuovo articolo 55-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge, sulle divisioni delle liste elettorali per la ripartizione degli elettori in circoscrizioni.
In riferimento all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei senatori, previsto dall'articolo 3 della presente proposta di legge, si prevede la ripartizione delle sezioni elettorali speciali per il voto per corrispondenza presso ciascun capoluogo di regione, fatta eccezione anche in questo caso per il Trentino-Alto Adige dove sono previste due sezioni elettorali speciali, una in provincia di Trento e l'altra in provincia di Bolzano.
Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione delle elezioni europee, disciplinato dall'articolo 4 della presente proposta di legge, è stato previsto un sistema di sezioni elettorali speciali addette ai voti per corrispondenza da prevedere in ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino-Alto Adige, nella quale sono previsti due uffici elettorali speciali, uno in provincia di Trento e l'altro in provincia di Bolzano.
L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria della legge attraverso un apposito stanziamento nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 7 stabilisce che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
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1. La presente legge reca norme finalizzate a consentire l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione per coloro i quali, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, sono impossibilitati a recarsi al seggio elettorale per uno dei seguenti motivi:
a) il giorno delle elezioni si trovano fuori dalla loro circoscrizione elettorale;
b) hanno spostato la propria residenza in un'altra circoscrizione elettorale e non sono stati ancora registrati nelle liste elettorali della nuova circoscrizione;
c) non possono raggiungere il seggio elettorale a causa di impegni professionali o a causa dell'età avanzata.
2. Per le operazioni inerenti lo svolgimento del voto per corrispondenza in occasione delle prime consultazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede ad adottare, con proprio decreto, un apposito regolamento recante le modalità e le procedure per consentire tale modalità di voto.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
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a) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Presso ciascun comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è istituita una sezione elettorale speciale nella quale si procede allo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza, ad eccezione della circoscrizione Trentino-Alto Adige dove è istituita una sezione elettorale speciale per il voto per corrispondenza anche nel comune di Bolzano. L'istituzione della sezione elettorale speciale avviene ai sensi del presente comma e degli articoli da 35 a 41. Le operazioni di scrutinio avvengono contestualmente e con le stesse modalità previste per gli altri uffici elettorali delle sezioni circoscrizionali.
Ai fini del voto per corrispondenza previsto dal secondo comma del presente articolo, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 55-bis, comma 4, una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore l'introduce nella busta insieme al certificato elettorale sul quale deve essere apposta, nell'apposito spazio, la firma dell'elettore, sigilla la busta, la inserisce nella busta affrancata e la spedisce all'ufficio elettorale del comune competente non oltre il giorno antecedente l'apertura degli uffici elettorali della sezione elettorale speciale appositamente istituita ai sensi del citato secondo comma. Le schede e le buste non devono recare alcun segno di riconoscimento e sono custodite nella medesima sezione elettorale speciale»;
b) al primo comma dell'articolo 55 le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
«Art. 55-bis. - (Voto per corrispondenza). - 1. Per i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali nazionali è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia, in occasione di elezione dei membri della Camera dei deputati.
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2. Gli elettori che intendono votare per corrispondenza danno comunicazione con apposita dichiarazione all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione. La dichiarazione deve contenere l'indirizzo completo della dimora presso la quale intendono ricevere il plico sigillato contenente il certificato elettorale e la scheda o le schede elettorali, allegando anche una copia della tessera elettorale.
3. L'ufficio elettorale del comune competente, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, provvede a iscrivere i nomi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza in apposite liste elettorali, provvedendo alla contestuale cancellazione di tali elettori dalle liste degli aventi diritto al voto del medesimo comune e il sindaco provvede a consegnarne una copia autentica al presidente dell'ufficio elettorale della sezione elettorale speciale, istituita ai sensi del secondo comma dell'articolo 34, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni. Contestualmente alle liste elettorali il presidente dell'ufficio elettorale consegna anche i plichi sigillati contenenti i voti per corrispondenza pervenuti entro il giorno antecedente l'apertura degli uffici elettorali.
4. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell'interno, gli uffici centrali circoscrizionali provvedono alla stampa del materiale da inserire nel plico da inviare agli elettori. Il plico, contenente la scheda o le schede elettorali e la relativa busta nonché una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio centrale circoscrizionale competente, deve essere inviato non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni».
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
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«Art. 13-bis. - (Voto per corrispondenza). - 1. Per l'elezione dei senatori è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia.
2. Presso ciascun capoluogo di regione in cui è costituito l'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7 è altresì istituito un ufficio elettorale speciale per lo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza, fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige, dove sono costituiti due uffici elettorali speciali preposti allo scrutinio dei voti per corrispondenza, uno in provincia di Trento e l'altro in provincia di Bolzano.
3. Per le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei senatori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati».
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«È ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia.
Per lo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza ai sensi del terzo comma è istituito l'ufficio elettorale di sezione elettorale speciale in ogni regione compresa in ciascuna circoscrizione elettorale di cui
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b) al titolo IV, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis. - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 si applicano, in quanto compatibili, anche agli uffici elettorali di sezione elettorale speciale istituiti ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, in ogni regione compresa nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla presente legge, competenti per le operazioni inerenti allo scrutinio dei voti per corrispondenza.
2. Per le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati».
1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i referendum è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia»;
b) dopo il primo comma dell'articolo 19 è inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche all'Ufficio di sezione speciale per il referendum che ha il compito
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2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Gli uffici elettorali dei comuni di ciascuna regione, entro il 10 aprile e il 10 ottobre del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a istituire una sezione elettorale speciale, a livello regionale, alla quale far confluire i voti per corrispondenza in occasione delle consultazioni per i referendum.
Le modalità del voto per corrispondenza di cui al secondo comma del presente articolo sono disciplinate dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 36»;
b) all'articolo 36 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Gli elettori che sono impossibilitati a recarsi al seggio il giorno prefissato per le consultazioni referendarie inviano al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto per corrispondenza, indicando l'indirizzo completo della dimora presso cui intendono ricevere il plico sigillato contenente la scheda elettorale e allegando alla dichiarazione una copia della tessera elettorale.
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Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al quarto comma del presente articolo, provvede a iscrivere i nomi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza in un apposito elenco che è consegnato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente della sezione elettorale speciale del comune, appositamente istituita ai sensi del secondo comma dell'articolo 35, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della medesima sezione elettorale speciale.
Le schede di cui al quarto comma devono pervenire in busta sigillata entro il giorno antecedente le elezioni e sono custodite nella sezione elettorale speciale di cui al quinto comma».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.