testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.11 Istituzione di una lotteria umanitaria
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 11 |
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A ciò si aggiunge che attualmente la corsa alla produzione di biocarburanti sta intaccando i fondamenti del mercato mondiale di alcuni prodotti essenziali per la catena alimentare umana, principalmente cereali e oli vegetali, determinando così un vertiginoso aumento dei prezzi di tali prodotti, la cui domanda continua a crescere.
Il grave problema della fame nel mondo, causata e aggravata da un'ondata crescente di conflitti civili, guerre e disastri naturali nei Paesi più poveri, ha comportato un aumento significativo delle emergenze alimentari.
La fame e la malnutrizione distruggono a poco a poco il bene più prezioso per lo sviluppo di un Paese: la persona. Una persona cronicamente affamata dedica tutto il suo tempo a cercare il cibo sufficiente per sopravvivere, i bambini raramente vanno a scuola e i contadini non possono permettersi di rischiare sperimentando nuove tecniche agricole.
Senza riserve alimentari che le proteggano da un mancato raccolto, senza tempo
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Tutto ciò, purtroppo, rappresenta un evidente paradosso in un pianeta in cui si produce cibo sufficiente affinché ogni uomo, donna e bambino possano condurre un'esistenza dignitosa. Ma le risorse alimentari non sono distribuite in maniera efficiente, per cui oltre 25.000 persone al giorno continuano a morire di fame.
Organizzazioni umanitarie come il Programma alimentare mondiale (PAM), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) intervengono per portare aiuti alimentari e progetti di sviluppo e di emergenza in oltre 80 Paesi del mondo.
Uno dei sistemi più innovativi per aumentare i finanziamenti per le attività umanitarie potrebbe essere rappresentato dall'istituzione di una lotteria di Stato. Un italiano su due compra biglietti per varie lotterie e da un'indagine su scala europea è emerso che l'85 per cento degli acquirenti regolari dei biglietti sarebbe favorevole a una lotteria a favore di progetti umanitari.
La lotteria permetterebbe di ottenere risorse per gli aiuti umanitari senza incidere sulla leva tributaria, bensì affidandosi esclusivamente all'adesione volontaria, cui la popolazione sarebbe senza dubbio ben disposta. Infatti, se l'Italia istituisse una lotteria in più all'anno, i proventi di questa potrebbero essere utilizzati per combattere la fame nel mondo, e in particolare la malnutrizione infantile nei Paesi in via di sviluppo, senza aumentare le spese pubbliche.
Nel 2005 la Commissione europea ha pubblicamente incoraggiato l'utilizzo di lotterie statali per raccogliere fondi per cause umanitarie.
Il PAM ha sostenuto la proposta di istituire una lotteria umanitaria e il Commissario europeo allo sviluppo, Louis Michel, ha appoggiato tale idea, da cui è scaturita una risoluzione del Parlamento europeo rivolta gli Stati membri affinché prendessero in considerazione l'iniziativa.
Ed è proprio in questo ambito di sensibilizzazione che interviene la presente proposta di legge, con l'istituzione di una lotteria a carattere umanitario, i cui proventi possono essere utilizzati per combattere la fame e la malnutrizione nel mondo, senza peraltro aumentare le spese pubbliche.
L'articolo 1 stabilisce le finalità della presente proposta di legge, ovvero l'istituzione di una lotteria annuale a carattere umanitario.
L'articolo 2 dispone la destinazione dei proventi della lotteria di cui all'articolo 1 mediante la ripartizione degli stessi tra le organizzazioni umanitarie PAM, UNICEF e UNHCR.
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1. A decorrere dall'anno 2008 è istituita una lotteria annuale denominata «lotteria umanitaria».
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla lotteria umanitaria istituita ai sensi del comma 1 del presente articolo le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, in materia di lotterie nazionali.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze gli utili della lotteria umanitaria istituita ai sensi dell'articolo 1 sono destinati al finanziamento di progetti per la lotta alla fame nel mondo, con particolare riferimento alla malnutrizione infantile.
2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tra il Programma alimentare mondiale (PAM), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sulla base dei progetti presentati annualmente dai medesimi organismi.