• Testo DDL 1118

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Atto a cui si riferisce:
S.1118 Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1118


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1118
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCANU, PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA e SIRCANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2008

Modifiche all’articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia
di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva
e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata

 

Onorevoli Senatori. – La legge 23 agosto 2004, n. 226, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore introduce le nuove figure del militare in ferma prefissata di un anno (VFP1) e del militare in ferma prefissata quadriennale (VFP4), sostituendo quelle dei volontari in ferma annuale (VFA) e dei volontari in ferma biennale (VFB).

    All’articolo 4 della citata legge n. 226 del 2004 sono elencate le restrizioni per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e, tra le varie misure selettive, ve n’è una, al comma 1, che dispone un limite di età prefissato tra diciotto e venticinque anni.
    Ai soli VFP1 sono aperti i concorsi sia per l’accesso alla VFP4, sia alle carriere iniziali delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Guardia di finanza), per i quali, invece, il limite ai concorsi è trenta anni.
    Il nuovo limite per i VFP1, quindi, comporta la possibilità di partecipare a questi concorsi per i soggetti fino a ventotto anni d’età
    Inoltre, i concorsi possono essere effettuati, per le carriere iniziali nelle forze di polizia, dopo sei mesi di VFP1, e dopo nove mesi per concorrere come VFP4 (all’interno dello stesso percorso VFP1).
    Si ha lo sbarramento dei soggetti dai ventisei ai ventotto anni nei concorsi per la figura di maresciallo, per il quale bisogna realizzare un anno da VFP1 o essere all’interno delle Forze armate, prima di poter concorrere in questa fascia di età e per questo tipo di concorso.
    La richiesta di aumento dell’età deve essere effettuata anche per equiparare lo stesso servizio militare al servizio civile (per il quale è prevista l’età di ventotto anni non compiuti), anche per via di una importante sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 431 del 2 dicembre 2005) che ha precisato come il servizio civile nazionale è un altro modo di adempiere alla difesa del Paese, paritario con la modalità delle Forze armate.
    Con il limite di venticinque anni, poi, l’Italia rimane l’unica nazione a porre dei limiti così bassi per il volontariato nell’esercito. Visto che la scuola dell’obbligo è stata elevata fino a diciotto anni e i diplomati e laureati sono in aumento e spostano in avanti l’età della prima occupazione, come dimostrato dalle statistiche, l’Italia rischia di lasciare fuori da questa possibilità giovani che intendono percorrere questa strada. I ragazzi delle «classi ’79, ’80, ’81», per esempio, non sono riusciti a partire nei primi bandi VFP1 (2005-2006) per via di una situazione di esubero e delle numerose richieste pervenute allo stesso concorso. La situazione attuale, però, è cambiata, anche in presenza di una diminuzione delle stesse domande soggette a questo tipo di sbarramento. Con l’innalzamento dell’età, invece, è pensabile che anche le vecchie figure di VFA, VFB, ex ausiliari e leva potrebbero partecipare come VFP1 e recuperare i diritti ormai «scomparsi» dopo l’istituzione delle nuove figure di volontario.
    Il confronto con la legislazione dei vari paesi europei, poi, evidenzia maggiormente una tendenza differente da quella italiana. Altre nazioni, infatti, già adottano un limite di età più alto, come la Francia, dove il limite è fissato a quaranta anni, Inghilterra e Svizzera a trenta anni e negli Stati Uniti a quarantuno anni.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        «b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a ventotto anni;».


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