• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00871 LOLLI, GHIZZONI, ROSSA, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GINEFRA, LEVI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA, BRAGA e BRATTI. - Al Ministro...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00871 presentata da GIOVANNI LOLLI
mercoledì 21 gennaio 2009, seduta n.118
LOLLI, GHIZZONI, ROSSA, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GINEFRA, LEVI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA, BRAGA e BRATTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

nello «Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» di prossima emanazione è fatto riferimento all'articolo 304 del Testo Unico per stabilire che l'educazione fisica non concorre alla media complessiva dei voti nel primo e nel secondo ciclo e non concorre alla determinazione del credito scolastico nel triennio della scuola secondaria di secondo grado;

la ratio della norma contenuta nell'articolo 304 del Testo Unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1944, n. 297, che recepisce una norma emanata nel 1945 con Decreto Legge Luogotenenziale n. 816, in un contesto legislativo molto lontano dall'attuale, discende dal fatto che all'epoca era possibile, per gravi e provati motivi di salute o per «gravi menomazioni e difetti fisici congeniti o acquisiti di immediata evidenza», ottenere l'esonero totale dalla frequenza delle lezioni di educazione fisica e conseguentemente non essere valutati in tale disciplina, i cui contenuti peraltro erano all'epoca assai distanti da quelli odierni e si limitavano ad esercitazioni meramente pratiche;

il Ministero dell'Istruzione con la circolare 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A ha stabilito l'obbligatorietà della frequenza alle lezioni di educazione fisica anche in caso di esonero dato il contenuto dei nuovi programmi che da allora «comprendono attività di organizzazione e di regolamentazione eseguibili da tutti, nonché contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulle prevenzioni degli infortuni» e «sottolineano l'opportunità che di esso usufruiscano anche gli alunni portatori di handicap psico-fisici e che l'insegnamento sia calibrato ed individualizzato secondo le possibilità ed i bisogni degli alunni»;

il Ministero dell'Istruzione nella risposta a quesiti del 25 novembre 1998 prot. 285/A1 ha precisato in modo perentorio che il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media al fine dell'attribuzione dei credito scolastico;

dal 1987 ad oggi il voto di educazione fisica è stato sempre attribuito anche in caso di esonero;

dal 1998 ad oggi il voto di educazione fisica è stato sempre preso in considerazione per la determinazione della media al fine dell'attribuzione del credito scolastico;

gli studenti che adesso frequentano il quarto e quinto anno di corso delle scuole secondarie hanno già avuto assegnata una parte del credito scolastico calcolato con l'inclusione del voto di educazione fisica;

in tutte le norme che regolano attualmente gli esami di Stato del II ciclo, compresa la legge n. 1 del 2007, non si rintraccia alcun richiamo all'articolo 304 del Testo Unico e nessun provvedimento legislativo è intervenuto dal 1998 ad oggi per modificare le modalità di attribuzione del credito scolastico;

il CNPI, nel parere reso sullo Schema di Regolamento, ha posto un rilievo riguardo «la necessità di garantire la pari dignità di tutti gli insegnanti, concorrendo ciascuno alla crescita dello studente nel rispetto delle sue vocazioni ed attitudini, in modo da evitare inaccettabili differenziazioni tra gli insegnanti di educazione fisica e gli altri insegnanti.»;

la reintroduzione di una tale norma anacronistica e ormai del tutto disapplicata relegherebbe di fatto l'attività motoria ad un ruolo marginale nella formazione degli studenti, al punto di non avere peso nella valutazione, in aperto contrasto con l'importanza di sensibilizzare i giovani ad assumere corretti stili di vita sia per combattere forme di disagio che per la prevenzione di comportamenti a rischio, attraverso l'acquisizione dei valori positivi e socializzanti che caratterizzano l'educazione motoria, fisica e sportiva -:

se il Ministro non ritenga opportuno, anche al fine di evitare il contenzioso che sarebbe generato da una modifica delle procedure sinora adottate, di stralciare dallo «Schema di Regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni» le parti che comportano l'esclusione dell'educazione fisica dalla media complessiva dei voti e dalla determinazione del credito scolastico e se intenda assumere le opportune iniziative normative per procedere all'abrogazione dell'articolo 304 del Testo Unico.(5-00871)