Testo DDL 254
Atto a cui si riferisce:
S.254 Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 254
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 254
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori AMATI, BASSOLI, CASSON, DONAGGIO, GRANAIOLA, MAGISTRELLI, NEROZZI, PASSONI, Anna Maria SERAFINI e ZAVOLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore
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Onorevoli Senatori. – Come è noto, l’attuale normativa in materia di handicap si fonda sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ispirata ad una filosofia che privilegia, piuttosto che interventi di natura meramente assistenziale, azioni positive per favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei disabili, attribuendo alle regioni la competenza primaria per tali interventi.
In particolare, la novella introdotta con la legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disciplinato la problematica degli handicap gravi, prevedendo ad esempio la possibilità di programmi di intervento personalizzati sulla base di necessità di sostegno particolari determinate dalla gravità e dalla complessità del quadro clinico.
Va peraltro considerato che accanto a queste peculiarità, per così dire, oggettive, i cittadini con handicap grave possono presentare necessità particolari di carattere soggettivo, qualora il loro impegno lavorativo non abbia come obiettivo la mera integrazione sociale e il solo conseguimento di un soddisfacente grado di autonomia, ma si concretizzi in un’attività di alto valore culturale e scientifico, per la quale l’apporto individuale non è fungibile e che, va ricordato, è oggetto di una specifica tutela da parte dell’articolo 9 della Costituzione.
In particolare è noto come, in diversi campi della ricerca scientifica e tecnica, soggetti con gravi handicap fisici e sensoriali abbiano conseguito risultati di grandissimo rilievo.
L’esempio più noto è certamente quello del grande fisico e matematico Stephen Hawking, ma non mancano altri casi notevoli, anche in Italia. Un’attività di ricerca scientifica altamente qualificata richiede però – data la necessità di mantenere una notevole interazione con la comunità scientifica anche internazionale e di utilizzare laboratori e apparecchiature complesse spesso in località lontane tra loro – una mobilità e un impegno fisico molto gravosi per un soggetto disabile e tali da richiedere un’assistenza complessa e costosa.
Con il presente disegno di legge ci si propone quindi di assicurare, accanto all’ordinario intervento regionale, un sostegno economico diretto da parte dello Stato, finalizzato a favorire lo svolgimento di attività di ricerca di alto valore scientifico da parte dei portatori di handicap grave e permanente.
Al fine di evitare qualsiasi rischio di abusi, l’articolato detta una procedura puntuale per il conferimento e il mantenimento del sostegno, prevedendone la revocabilità quando il beneficiario non prosegua la sua attività di ricerca, e stabilisce, al fine di garantire la trasparenza della concessione, che essa possa essere disposta solo previa comunicazione al Parlamento e con il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo per il sostegno ai ricercatori
scientifici portatori di handicap grave)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno ai ricercatori scientifici portatori di handicap grave, con dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2008.
(Assegno straordinario)
1. A carico del Fondo di cui all’articolo 1 possono essere erogati assegni straordinari di sostegno dell’attività di ricerca e di studio di rilevante interesse scientifico, svolta da ricercatori che siano affetti da disabilità permanente e grave, tale da limitare in misura rilevante l’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.
2. L’assegno straordinario è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere positivo del Consiglio nazionale delle ricerche e previa comunicazione al Parlamento. La concessione dell’assegno straordinario ha validità triennale ed è rinnovabile.
3. L’assegno straordinario é concesso su domanda dell’interessato, indirizzata al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L’interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità. L’interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.
4. La concessione dell’assegno straordinario può essere revocata quando vengano meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell’assegno deve pertanto trasmettere annualmente al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca una documentata relazione sull’attività svolta durante l’anno precedente.
5. L’importo dell’assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell’attività di ricerca svolta dall’interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a 100.000 euro.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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