• Testo della risposta

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
C.4/00361 RAISI e MINASSO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 19 gennaio 2009
nell'allegato B della seduta n. 116
All'Interrogazione 4-00361 presentata da
ENZO RAISI
Risposta. - Gli organici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco risultano tuttora carenti, atteso che a fronte di 34.710 unità teoriche, ne risultano in servizio circa 31.500.
Il Governo, al fine di dare soluzione a tale problematica, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, stanziate dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, intende procedere alla progressiva copertura del turn over, anche mediante stabilizzazione del personale volontario in possesso dei requisiti necessari.
A tale riguardo, si informa che proprio nei giorni scorsi sono stati avviati al corso di formazione iniziale 1.351 unità, delle quali 1.135 assunte mediante stabilizzazione di volontari risultati idonei alle apposite procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 2007.
La scelta di assumere i volontari, oltre a venire incontro alle loro esigenze, assicurerà allo Stato l'immissione di personale già qualificato che potrà immediatamente dare un proprio contributo per assicurare l'incolumità pubblica e la salvaguardia della vita delle persone.
Come è noto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è caratterizzato, da sempre, da due componenti fondamentali: il personale permanente e il personale volontario, come si legge nel decreto legislativo n. 139 del 2006, concernente il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco», riproduttivo dell'impianto normativo recato dalla legge n. 469 del 1961.
In base alla normativa vigente, decreto legislativo n. 139 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76) il personale volontario, che non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione ma è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale e può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di determinate circostanze. La possibilità di attingere al «serbatoio» dei volontari e il loro addestramento costituiscono, infatti, una risorsa fondamentale per il Corpo nazionale, specie in presenza di particolari eventi emergenziali, quali, ad esempio, l'emergenza incendi boschivi che si verifica ogni estate o l'emergenza rifiuti in Campania.
Nell'interrogazione in questione l'interrogante ritiene che la copertura annuale di un operatore permanente dei Vigili del fuoco corrisponde a due unità di personale volontario e ciò in quanto queste ultime possono essere chiamate per un periodo annuo massimo di 160 giorni ciascuno e pertanto il costo per la collettività di ogni unità di personale volontario, in considerazione dei benefici economici riconosciuti con l'indennità di disoccupazione per i periodi in cui non viene chiamata in servizio, risulterebbe quasi il doppio di quello di un vigile permanente.
A tale riguardo, giova precisare che il personale volontario è chiamato in base alle reali necessità operative e pertanto anche per periodi più brevi rispetto al tetto massimo annuale. Inoltre si fa notare che la retribuzione di un vigile volontario corrisponde a quella del vigile permanente di prima nomina, per cui il parallelismo retributivo tra le due figure professionali non può essere condiviso, atteso che il trattamento economico del vigile permanente si compone di elementi stipendiali quali, ad esempio, il grado o l'anzianità di servizio, che non risultano compresi invece nel trattamento economico del vigile volontario.
Per quanto concerne l'indennità di disoccupazione, nel ricordare che tale istituto esula dalla competenza di questa amministrazione e sottolineando che il riconoscimento della indennità in questione viene attribuita, qualora spetti, in base alla normativa vigente, si precisa che spesso il personale volontario è già occupato in altre attività lavorative e, pertanto, non risulta neppure beneficiario dell'indennità di disoccupazione.
Relativamente, infine, alla questione posta dall'interrogante circa il decentramento e la regionalizzazione del reclutamento del personale al fine di assicurare un legame degli appartenenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con il territorio, si fa presente che il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 35, prevede che le procedure di reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche siano conformate al principio di decentramento e che l'espletamento dei concorsi pubblici per le assunzioni avvenga di norma a livello regionale. Il decentramento concorsuale rappresenta, però, soltanto uno strumento concorrente, e non esclusivo, per ottenere il ripianamento effettivo delle carenze, atteso che il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile destina già i vincitori dei concorsi nelle sedi più carenti. Quanto al legame con il territorio, si segnala che il regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 ottobre 2008, che disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, prevede l'applicazione ai vincitori di concorsi della disposizione dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alla quale viene richiesta la permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. In data 18 novembre 2008 è stato pubblicato il bando di concorso per 814 Vigili del fuoco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.