testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.1082 Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di esercizio dell'agenzia in attività finanziaria
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1082 |
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L'agenzia in attività finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, ossia il cosiddetto money transfer, rappresenta, infatti, una metodologia semplice e veloce per tutti quei soggetti - soprattutto extracomunitari, ma non solo - che non potendo accedere ai suddetti canali per una scarsa conoscenza delle procedure bancarie, per l'impossibilità di instaurare un rapporto clientelare con gli istituti di credito o per la necessità di effettuare solo saltuarie operazioni, tali da non giustificare l'instaurazione di tale rapporto, necessitano di trasferire o ricevere denaro contante all'estero, in tempi rapidi.
La prova del successo che tale procedura ha raggiunto è testimoniata dalla pluralità di agenzie aperte in ogni località, attraverso le quali muovono da e per l'Italia ingenti capitali.
La proliferazione dei money transfer, facilitata da una normativa ampiamente agevolativo e semplificata, basata per lo più su una serie di autocertificazioni, ha richiamato l'attenzione sul fenomeno, sulla cui natura e origine è opportuna una riflessione. Infatti, le problematiche riguardano la possibilità che spesso dietro queste attività si nascondano fenomeni illeciti, da quelli di assoluta pericolosità, legati al finanziamento del terrorismo, a quelli di minore portata, perché dietro
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È per queste ragioni che la presente proposta di legge riformula, all'articolo 1, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999, che qualifica e regola l'attività di money transfer.
In particolare, una delle problematiche emerse dall'esperienza operativa consiste nel fatto che sovente i controlli e le ispezioni effettuati presso i money transfer hanno consentito di accertare l'operatività degli stessi durante il periodo che intercorre tra le richiesta di iscrizione all'albo, prevista dal decreto legislativo n. 374 del 1999, e l'operatività autorizzata del servizio. Dopo l'emanazione del regolamento attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (decreto 13 dicembre 2001, n. 485) al fine di disciplinare la materia dell'agenzia in attività finanziaria, disposizioni di dettagli sono state impartite dall'Ufficio italiano cambi attraverso il provvedimento 11 luglio 2002 (Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374). Nella parte II di tale provvedimento sono state previste le procedure e la tempistica per l'iscrizione all'albo. In particolare, è stato stabilito che, a seguito di inoltro della domanda di iscrizione, l'Ufficio italiano cambi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, provveda all'accoglimento o al rigetto dell'istanza. Se, da un lato, il diniego deve essere motivato e reso noto al soggetto istante, dall'altro - attraverso il principio del silenzio assenso - decorsi sessanta giorni l'operatore può ritenersi iscritto all'albo e quindi iniziare l'attività.
Tuttavia, sono stati riscontrati numerosi casi ove operazioni di incasso e trasferimento fondi sono state poste in essere da money transfer durante tale periodo transitorio: si noti che le transazioni sono necessariamente avvenute con il coinvolgimento dell'intermediario proponente. In tal senso, si reputa necessario modificare il comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 374 del 1999, così da impedire, in modo tassativo ed inequivocabile, tale circostanza, fatte ovviamente salve le vigenti sanzioni di carattere penale.
Particolarmente problematico, inoltre, è il tema della compatibilità dello svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria con altre attività. Anche in questo caso l'esperienza operativa suggerisce l'introduzione di norme più rigide in ordine alla possibilità di svolgere attività diverse da quella di money transfer. È pressoché costante, infatti, la contiguità di quest'ultima con altre attività lavorative che sono ormai divenute tipiche: dove si esercita il money transfer, si registra sempre una ulteriore attività di phone center, di internet point ovvero di altri esercizi operanti nel settore alimentare.
Come già confermato dai numerosi piani di intervento disposti dalle autorità negli ultimi anni, tali esercizi, per le loro caratteristiche e per gli orari di apertura (quasi sempre protratti fino a notte inoltrata), costituiscono punti di aggregazione che necessitano di particolare attenzione da parte delle Forze dell'ordine.
Se si considera l'assoluta rilevanza delle movimentazioni finanziarie che, come riscontrato, avvengono presso i money transfer e i rischi connessi alla presenza contemporanea di più persone - peraltro anche di etnie e lingue diverse - e quindi all'impossibilità di svolgere con attenzione le operazioni che richiedono invece il rispetto di norme e procedure rigorose, appare opportuno rendere il money transfer incompatibile con tutte le altre attività che esulano dallo specifico settore, incompatibilità peraltro già prevista in numerosi altri casi.
Tenendo presente che i contratti tra intermediario proponente ed agente prevedono solitamente un impegno minimo all'esecuzione di trenta operazioni di trasferimento fondi a trimestre (quindi un limite minimo di scarso rilievo), pena la revoca del mandato, la previsione dell'incompatibilità, pur in tempi di libera concorrenza, nel tutelare ancor più un settore altamente delicato quale quello delle transazioni finanziarie, comporterebbe una riduzione del numero dei money transfer,
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Un altro aspetto rilevante è riconducibile al fatto che la normativa vigente consente un facile accesso all'attività di money transfer, attraverso l'autocertificazione di taluni requisiti che, seppur veritieri, non possono garantire una specifica qualificazione dei soggetti che, come persona fisica o giuridica, intendano intraprendere l'attività in questione. Infatti, il decreto legislativo n. 374 del 1999, all'articolo 3, comma 3, stabilisce condizioni molto generiche per l'iscrizione nell'elenco delle agenzie in attività finanziaria. Considerato il delicato settore nel quale l'operatore di money transfer va a muoversi e i rilevantissimi interessi sottostanti, sembra, invece, necessaria una specifica formazione professionale, che non può essere sostituita dalla semplice autocertificazione del fatto che il soggetto è, ad esempio, a conoscenza della normativa antiriciclaggio; ancor più deve essere certificata una minima conoscenza della lingua italiana.
A tutto ciò si intende sopperire mediante una ulteriore modifica, la quale prevede l'introduzione di una sorta di «patentino», un vero e proprio titolo abilitativo indispensabile per l'iscrizione all'albo (titolo previsto peraltro per altri «albi» istituiti in vari settori). Tale titolo potrebbe essere conseguito attraverso corsi di formazione, o anche tramite autoformazione, da organizzare a cura - e nell'interesse - degli intermediari, secondo modalità e programmi stabiliti dalla Banca d'Italia (la quale, al 1o gennaio 2008, succede nelle funzioni precedentemente attribuite all'Ufficio italiano cambi, soppresso a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
Una ulteriore problematica emersa nel tempo è quella relativa alla necessità di monitorare, al fine di contrastare il riciclaggio, le operazioni di trasferimento di fondi. Per tali ragioni, con la previsione dell'articolo 2 della presente proposta di legge, si estende ai money transfer l'obbligo di istituire l'archivio unico informatico previsto dall'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
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1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Agenzia in attività finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso la Banca d'Italia, che disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso. Fino alla data di iscrizione nell'elenco è vietato esercitare l'agenzia in attività finanziaria.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, adottato sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario rispetto a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria l'attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in conformità alle norme di
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4. La Banca d'Italia procede all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 a condizione che il richiedente:
a) se persona fisica:
1) possieda la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le norme dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) abbia domicilio nel territorio della Repubblica;
3) abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) sia in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
5) sia in possesso di apposito attestato rilasciato da uno degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, secondo programmi, procedure e forme di accertamento dell'attitudine e della capacità
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b) se soggetto diverso dalle persone fisiche:
1) abbia nell'oggetto sociale la previsione dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;
2) abbia i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
3) abbia sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;
4) rispetti i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, adottato su proposta della Banca d'Italia;
5) i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dell'attestato di cui al numero 5) della lettera a). Si applicano le restanti disposizioni del medesimo numero 5).
5. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati al comma 4, lettera b), numero 2), si applicano gli articoli 108, comma 2, e 109, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
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6. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 4 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1.
7. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. La Banca d'Italia può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della guardia di finanza.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco».
1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 11, commi 1, 2, lettera a), e 3, lettera d)».
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, sentita la Banca d'Italia, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni introdotte dagli articoli 1 e 2 della medesima legge.