Testo DDL 41
Atto a cui si riferisce:
S.41 Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 41
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 41
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore PETERLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Disposizioni concernenti la procedura per la modifica
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Onorevoli Senatori. – La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», non ha purtroppo recepito una fondamentale richiesta delle regioni ad autonomia differenziata.
Ci riferiamo alla previsione, in caso di modifica degli statuti, del meccanismo dell’intesa tra Governo e consiglio regionale, o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale si deve infatti manifestare nel principio della previa intesa per le modifiche delle carte fondamentali, quali sono gli statuti speciali. L’introduzione dell’intesa, disposta dal presente disegno di legge costituzionale, riguarda all’articolo 1 la Sicilia, all’articolo 2 la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, all’articolo 3 la Sardegna, all’articolo 4 il Trentino-Alto Adige/Südtirol e infine, all’articolo 5 il Friuli-Venezia Giulia.
Per la provincia autonoma di Bolzano esiste un’ulteriore ragione a sostegno della tesi: ci riferiamo all’accordo internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche unilaterali, essendo necessario sia il consenso della Repubblica d’Austria che dei rappresentanti delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, come solennemente assicurato il 30 gennaio 1992 dall’allora Presidente del Consiglio dei ministri Andreotti nella dichiarazione depositata presso le Nazioni Unite e consegnata alla Repubblica d’Austria, presupposto fondamentale per porre fine alla vertenza internazionale.
L’approvazione delle disposizioni del presente disegno di legge consentirebbe di rafforzare il potere di autogoverno locale, condizionando l’approvazione di ogni modifica statutaria alla volontà del consiglio regionale e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano che, entro tre mesi dalla trasmissione del testo della modifica approvata dal Parlamento in prima deliberazione, possono esprimere il loro dissenso. Il diniego alla proposta di intesa deve essere deliberato da una maggioranza qualificata di componenti dell’assemblea legislativa della regione o della provincia autonoma interessata.
Con questo disegno di legge si intende sostituire lo strumento del parere, attualmente previsto dagli statuti per effetto della riforma introdotta dalla citata legge costituzionale n. 2 del 2001, con lo strumento rafforzato dell’intesa, consentendo altresì alle regioni e alle province autonome di intraprendere iniziative di modifica degli statuti attualmente inibite dal rischio dello stravolgimento del testo in sede di esame parlamentare.
Un analogo meccanismo era stato previsto dall’articolo 38 della legge costituzionale recante modifiche alla Parte II della Costituzione approvata nel novembre 2005 (atto Senato n. 2544-D), sottoposta a referendum popolare confermativo svoltosi il 25 e 26 giugno del 2006 e non entrata in vigore in seguito all’esito del citato referendum.
La maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea regionale o provinciale richiesta per esprimere il veto contro l’intesa (disposizione identica a quella dell’articolo 38 del disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione, rigettato con il referendum) è probabilmente da ritenersi molto onerosa. In effetti anche un diniego espresso a maggioranza assoluta può essere preso in considerazione, al fine di tutelare adeguatamente l’integrità dell’autonomia speciale e il diritto di condividere le scelte che riguardano la sfera di interesse delle regioni o province autonome.
Per quanto riguarda la tecnica legislativa di novellazione, il presente disegno di legge costituzionale prevede interventi precisi sugli articoli di ciascuno dei cinque statuti speciali che riguardano il procedimento di revisione dello Statuto stesso, e non un intervento sull’articolo 116 della Costituzione. Questo perché dal punto di vista legislativo si ritiene più corretto intervenire sulle disposizioni che specificamente regolano le singole autonomie.
Per i motivi esposti si auspica una tempestiva approvazione del presente disegno di legge costituzionale.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica allo Statuto speciale
della Regione siciliana)
1. Il terzo comma dell’articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all’Assemblea regionale per l’espressione dell’intesa. Il diniego alla proposta d’intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con la deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
(Modifica allo Statuto speciale per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste)
1. Il terzo comma dell’articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l’espressione dell’intesa. Il diniego alla proposta d’intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con la deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
(Modifica allo Statuto speciale
per la Sardegna)
1. All’articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l’espressione dell’intesa. Il diniego alla proposta d’intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con la deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale»;
b) il terzo comma è abrogato.
(Modifica allo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol)
1. Il terzo comma dell’articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l’espressione dell’intesa. Il diniego alla proposta d’intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con la deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale o di uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
(Modifica allo Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia)
1. Il terzo comma dell’articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l’espressione dell’intesa. Il diniego alla proposta d’intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con la deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
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