Testo DDL 34
Atto a cui si riferisce:
S.34 Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di elezione del consiglio regionale
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 34
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 34
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore PETERLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifica all’articolo 13 dello Statuto speciale della
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale è dettato dalla necessità di mantenere e salvaguardare le diverse identità regionali, garantendo a ciascun ente territoriale la facoltà di determinare autonomamente il proprio sistema elettorale. In una prospettiva federale, democratica e pluralistica, la libera determinazione della propria legge elettorale è un principio fondamentale, dal quale non si può prescindere.
Nel quadro della specifica realtà giuridica giuliana, la presente proposta mira poi a garantire alla minoranza slovena stanziata sul territorio del Friuli-Venezia Giulia il diritto a venire comunque rappresentata a livello regionale.
Molti sistemi elettorali, infatti, rendono molto arduo, se non addirittura impossibile, l’elezione di candidati appartenenti alla minoranza, tenendo soprattutto conto del fatto che la stessa non è concentrata sul territorio.
L’esclusione degli appartenenti alla minoranza dagli organi elettivi regionali comporta, naturalmente, un peggioramento della situazione degli sloveni in Friuli-Venezia Giulia, facendo mancare loro la possibilità di un dialogo democratico nelle istituzioni.
Alla luce di tali considerazioni, si propone la presente modifica dell’articolo 13 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il primo comma dell’articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, libero, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale, che deve garantire l’elezione di almeno un rappresentante della minoranza slovena».
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