• Testo DDL 34

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.34 Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di elezione del consiglio regionale





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 34


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 34
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifica all’articolo 13 dello Statuto speciale della
Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, in materia di elezione del consiglio regionale

 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale è dettato dalla necessità di mantenere e salvaguardare le diverse identità regionali, garantendo a ciascun ente territoriale la facoltà di determinare autonomamente il proprio sistema elettorale. In una prospettiva federale, democratica e pluralistica, la libera determinazione della propria legge elettorale è un principio fondamentale, dal quale non si può prescindere.

    Nel quadro della specifica realtà giuridica giuliana, la presente proposta mira poi a garantire alla minoranza slovena stanziata sul territorio del Friuli-Venezia Giulia il diritto a venire comunque rappresentata a livello regionale.
    Molti sistemi elettorali, infatti, rendono molto arduo, se non addirittura impossibile, l’elezione di candidati appartenenti alla minoranza, tenendo soprattutto conto del fatto che la stessa non è concentrata sul territorio.
    L’esclusione degli appartenenti alla minoranza dagli organi elettivi regionali comporta, naturalmente, un peggioramento della situazione degli sloveni in Friuli-Venezia Giulia, facendo mancare loro la possibilità di un dialogo democratico nelle istituzioni.
    Alla luce di tali considerazioni, si propone la presente modifica dell’articolo 13 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia.

 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

    1. Il primo comma dell’articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, libero, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale, che deve garantire l’elezione di almeno un rappresentante della minoranza slovena».


torna su