Testo DDL 23
Atto a cui si riferisce:
S.23 Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell' ambiente, nonché della dignità degli animali
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 23
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 23
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore PETERLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge mira ad inserire la tutela della flora, della fauna e dell’ambiente, nonché la dignità degli animali, nella Costituzione italiana. L’articolo 9, secondo comma, della Costituzione, infatti, prevede già che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Si tratta di ampliare proprio questa formulazione ben pensata dai padri costituzionali nel 1947, ma non più adatta ad una visione più ampia di tutela ambientale comprendente anche gli esseri viventi.
Il primo firmatario del presente disegno di legge ha avuto l’opportunità di approfondire la materia della tutela degli animali avendo presentato già nel 1986 una legge della provincia autonoma di Bolzano, ispirata all’impostazione dei paesi più progrediti nel settore (legge 8 luglio 1986, n. 16). La citata legge provinciale è stata allora in Italia la prima legge che ha riconosciuto la tutela degli animali quali interesse pubblico, ha istituito asili per animali, promosso l’attività di tutela, supportato le associazioni protezionistiche ed infine previsto una serie di norme basilari per il rispetto degli esseri viventi. La citata legge provinciale n. 86 del 1986 ha trovato grande riconoscimento ben oltre i livelli nazionali. Il Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, approvato ad Amsterdam nel 1997, ratificato ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, già nella parte motiva riconosce gli animali come esseri senzienti ed afferma che la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali.
Vi è poi il recente esempio giunto dal Bundestag tedesco che ha approvato praticamente all’unanimità una modifica costituzionale inserendo gli animali fra i soggetti ai quali deve essere rivolta tutela. Le parole «e degli animali» sono state aggiunte, infatti, alla frase della legge fondamentale tedesca nella quale si parla dell’obbligo dello Stato a rispettare e proteggere la dignità degli esseri umani.
Anche la Confederazione elvetica, all’articolo 120 della propria Costituzione, nell’ambito del capitolo sull’ingegneria genetica, afferma fra l’altro che «( ... ) tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali». In Italia la legge 14 agosto 1991, n. 281, afferma fin dal primo articolo che «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente». Manca però ogni riferimento costituzionale. La consapevolezza che gli animali sono soggetti verso i quali l’umanità rivolge maggiore attenzione per un cammino comune sempre più solidale, di rispetto e di tutela della dignità, coinvolge sempre maggiori porzioni dell’opinione pubblica. Prenderne atto è un dovere che trova nella modifica costituzionale che proponiamo un punto alto e che accomuna princìpi etici e princìpi ecologici nella tutela della fauna selvatica e degli animali domestici.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell’articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Tutela la flora, la fauna, il paesaggio, l’ambiente ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione. Promuove il rispetto degli animali e la tutela della loro dignità».
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