Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/01713-B/001 premesso che:fino al 31 dicembre 1992 i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale intrattenevano un doppio rapporto di lavoro sia con le unità sanitarie locali di dipendenza...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1713-B/1 presentato da PAOLA PELINO testo di venerdì 19 dicembre 2008, seduta n.108
La Camera,
premesso che:
fino al 31 dicembre 1992 i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale intrattenevano un doppio rapporto di lavoro sia con le unità sanitarie locali di dipendenza (rapporto subordinato) sia di Convenzione col SSN;
al 31 dicembre 1992 la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (cosiddetta legge De Lorenzo) sanciva per detti medici l'incompatibilità della situazione in essere, tra rapporto di dipendenza e rapporto convenzionato, tanto da obbligare chi si trovava nella condizione di doppio rapporto ad optare per l'uno o per l'altro, per cui chi aveva all'epoca maturato l'anzianità contributiva, ha optato per il rapporto convenzionato e per il pensionamento, dimettendosi dal rapporto di lavoro subordinato dipendente con le USL di appartenenza;
con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (cosiddetta legge Barucci) il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, di carattere transitorio in attesa della complessiva riforma del sistema pensionistico, bloccava tutte le pensioni di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 1993;
detto blocco dei pensionamenti non si applicava, secondo l'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e) (non applicandosi il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, di carattere transitorio, che bloccava tutte le pensioni di anzianità) ad alcune categorie, in particolare: ai lavoratori che avevano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti di previdenza anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ed avevano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spettasse con decorrenza dal 1o ottobre 1992; ai dipendenti che avevano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ed ai lavoratori per i quali era intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero era iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto;
dopo il blocco di dette pensioni a svantaggio della predetta categoria dei medici che avevano esercitato l'opzione, con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, era stata disposta la cessazione del blocco dei pensionamenti di cui alla predetta legge n. 422 del 1992, decreto non convertito in legge e quindi decaduto, per cui i medici si sono trovati per l'intero anno 1993 senza percepire la pensione, che per la vigenza della legge è stata percepita a partire dal primo gennaio 1994;
questo ha generato un'ingiusta disparità di trattamento per detta categoria professionale ed una vacatio legislativa visto che l'apposito decreto-legge n. 45 del 1993, varato ad hoc per ripristinare la situazione di equità pensionistica, non fu mai convertito in legge, quindi non fu mai recuperato l'anno pensionistico relativo al 1993, non pagato a detti medici,
impegna il Governo
a provvedere - nell'ambito della riforma pensionistica o di altri provvedimenti - ad eliminare le conseguenze del blocco dei pensionamenti di anzianità per i medici che optarono per il mantenimento dell'incarico di mutualisti convenzionati con il SSN (a seguito della legge n. 412 del 1991), blocco disposto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante, tuttavia, anche previsioni in deroga, di cui articolo 1 , comma 2, come in premessa detto. In via esemplificativa, potrebbero essere estesi detti benefici in deroga anche ai medici già soggetti alla legge n. 421 del 1992 (legge De Lorenzo) che hanno presentato domanda di pensionamento dopo il 19 settembre 1992, come era stato d'altra parte previsto dal decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, decaduto e mai più ripresentato.
9/1713-B/1. Pelino.