• Testo DDL 996

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Atto a cui si riferisce:
S.996 Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 996


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 996
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALAN, BERSELLI, BEVILACQUA, BUTTI, CIARRAPICO, COSTA, DE ECCHER, DE GREGORIO, DE LILLO, DIVINA, FASANO, Alberto FILIPPI, GALLO, GAMBA, GIAI, GRAMAZIO, GRILLO, IZZO, MUSSO, NESSA, ORSI, RIZZOTTI, SANTINI, SARO, Giancarlo SERAFINI, ZANETTA, POLI BORTONE, Mariapia GARAVAGLIA e FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2008

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate
da uno Stato, da un ente o da un’istituzione culturale stranieri,
durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico

 

Onorevoli Senatori. – Lo scambio di opere d’arte fra i musei dei vari Paesi del mondo è uno dei mezzi per la diffusione della cultura al quale, soprattutto negli ultimi tempi, si ricorre con frequenza sempre maggiore. Ciò consente di organizzare mostre di grande interesse, non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico. Riunire in una sola rassegna capolavori sparsi in parti diverse del mondo diventa un’occasione irripetibile che richiama folle di visitatori. Chi non è in grado di viaggiare, inoltre, può allargare con poca spesa i confini delle proprie conoscenze.

    È evidente, quindi, la notevole valenza socio-culturale delle disposizioni recate dal presente disegno di legge, che si pone nella giusta direzione di assicurare la diffusione della cultura, dando al grande pubblico la possibilità di ammirare opere d’arte di altissimo pregio e di grande valore storico e artistico, sovente sottratte alla circolazione internazionale a causa del pericolo che alcuni Paesi ed istituzioni corrono nel non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti. Emblematico è il caso delle opere artistiche conservate presso il Museo nazionale di Taipei, che rappresentano capolavori purtroppo raramente esposti all’estero (soltanto in tre occasioni quei capolavori sono stati esibiti in Europa: a Parigi, a Berlino e a Bonn) per non sottometterli al rischio che Pechino ne chieda il sequestro. Si tratta di una quantità di eccezionali testimonianze dell’antica civiltà cinese che solo chi si reca a Taiwan può ammirare, riportandone un’impressione straordinaria.
    Questa è la ragione per la quale, in Italia, non è stato finora possibile organizzare una mostra nonostante la disponibilità offerta dalle competenti autorità taiwanesi.
    Per superare l’ostacolo, alcuni Paesi, come gli Stati Uniti (legge 19 ottobre 1965, n. 898-259), la Francia (articolo 61 della legge 8 agosto 1994, n. 94-679) e la Germania (legge 25 settembre 1998, n. 760), hanno approvato leggi apposite, valevoli non solo nello specifico caso di Taiwan. Questi provvedimenti, infatti, si propongono di garantire alle istituzioni che le hanno messe a disposizione la restituzione delle opere d’arte ottenute in prestito, senza minimamente interferire sullo stato e sulla natura delle controversie sul diritto di proprietà. Sulla base di tali disposizioni, sono stati realizzati, nei citati Paesi, grandi eventi espositivi, che hanno avuto un’ampia risonanza anche internazionale, e che non è possibile replicare nel nostro Paese in mancanza della disciplina che si prefigge il presente disegno di legge.
    Il principio che si vuole affermare è che non si può sottrarre ai cittadini, per diatribe locali o internazionali, il piacere e il diritto di ammirare capolavori non appartenenti a questo o a quel Paese, ma patrimonio dell’umanità. Il presente disegno di legge è, dunque, in linea con le iniziative analoghe degli Stati Uniti, della Francia e della Germania e colma una lacuna fattasi più evidente a seguito del moltiplicarsi, in modo speciale dopo i rivolgimenti dell’ultimo decennio, di situazioni come quelle illustrate.
    Esso sancisce l’insequestrabilità dei beni prestati e l’impegno alla restituzione, indipendentemente da qualsiasi iniziativa anche giudiziaria promossa da chiunque: Paese estero o istituzioni pubbliche e private.
    Il testo del presente disegno di legge coincide esattamente con quello presentato, XIV legislatura, alla Presidenza della Camera il 27 gennaio 2006, dalla VII Commissione permanente Cultura, scienza e istruzione con la relazione dell’onorevole Licastro Scardino (atto Camera n. 281l-A). La fine della XIV legislatura non ne ha consentito la calendarizzazione in Aula.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al fine di favorire l’esposizione di opere d’arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l’Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

    2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:

        a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;

        b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;
        c) i responsabili dell’esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l’impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.

    3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

    4. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.


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