• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00773 VIOLA, RUBINATO e FOGLIARDI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00773 presentata da RODOLFO GIULIANO VIOLA
martedì 16 dicembre 2008, seduta n.105
VIOLA, RUBINATO e FOGLIARDI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:


con decreto-legge n. 96 del 29 marzo 1995, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995 n. 36, sono stati concessi alle imprese attive nei comuni di Venezia e di Chioggia degli sgravi degli oneri sociali da erogarsi secondo i criteri recati dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994;



con decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, sono stati concessi alle imprese attive nei comuni di Venezia e di Chioggia degli sgravi contributivi da erogarsi secondo i criteri recati dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994;



con Decisione n. 2000/394/CE del 25 novembre 1999, la Commissione Europea ha stabilito che costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune:


a) quelli concessi dall'Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, quando sono accordati ad imprese che non sono PMI (piccole e medie imprese) e che sono localizzate al di fuori delle zone legittimate a godere della deroga prevista dall'articolo 87, n. 3, lettera c), CE;



b) gli aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione sotto forma di sgravi degli oneri sociali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994.



con sentenza del 28 novembre 2008 il Tribunale di Primo Grado della Comunità Europea ha respinto i ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento della Decisione comunitaria n. 2000/394/CE del 25 novembre 1999;



con l'articolo 46-quater del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale» convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007, è stato stabilito che «Il recupero degli aiuti [...] erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme»;


ai sensi dell'articolo 5 della Decisione comunitaria n. 2000/394/CE, il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale che, per tale fattispecie, sono determinate dal citato articolo 46-quater;



secondo i dati forniti dall'INPS, per il periodo compreso tra il 1995 e il 1997, in applicazione dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, sono stati concessi degli sgravi contributivi a circa 1.645 imprese situate sul territorio di Venezia e di Chioggia per un ammontare medio annuo di 73 miliardi di lire (37,7 milioni di euro);



allo stesso modo, secondo i dati forniti dall'INPS, in applicazione dell'articolo 2 del suddetto decreto sono stati concessi degli sgravi degli oneri sociali a circa 165 imprese situate sul territorio di Venezia insulare e di Chioggia, per un importo pari a 567 milioni di lire (292.831 euro) all'anno;



le imprese beneficiarie non hanno commesso alcun illecito, limitandosi ad applicare una legge dello Stato italiano;



la recente sentenza del Tribunale di Primo grado rischia di avviare al disastro economico le aziende beneficiarie dei suddetti aiuti in quanto chiamate a restituire non soltanto l'ammontare degli sgravi usufruiti ma anche gli interessi maturati -:




perché le Amministrazioni competenti non abbiano adottato le modalità attuative di cui all'articolo 46-quater del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007 che stabilisce la restituzione degli importi dovuti in quattordici rate annuali;



quali siano le iniziative che si intende intraprendere per dare efficacia a quanto previsto dall'articolo 46-quater del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159 convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007.
(5-00773)