Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/01209/070 nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 1209,
premesso che,
l'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) al comma 12,...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/1209/70 presentato da LUIGI RAMPONI
giovedì 11 dicembre 2008, seduta n.114
"Il Senato,
nel corso dell'esame dell'atto Senato n. 1209,
premesso che,
l'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) al comma 12, lettera a) prevede per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 del medesimo articolo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, che la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo, e della quota di cui alla lettera b) del medesimo comma,
impegna il Governo:
ad intraprendere iniziative volte a prevedere la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 355, per il personale delle forze armate e delle forze di polizia fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni".
(numerazione resoconto Senato G3.121)
(9/1209/70)
RAMPONI, LATRONICO, GERMONTANI, BARELLI, AMATO, BONFRISCO, TANCREDI, DI STEFANO