• Testo DDL 1232

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Atto a cui si riferisce:
S.1232 Disposizioni per la salvaguardia, il consolidamento, la riqualificazione, la messa in sicurezza ed il monitoraggio della Rupe di Tropea e del Monte Isola





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1232


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1232
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, GASPARRI, AZZOLLINI, FASANO, PALMIZIO, MESSINA, FIRRARELLO, PARAVIA, SPEZIALI, GRAMAZIO, VALENTINO, NESSA, CURSI, D’ALÌ, AMORUSO, RIZZOTTI, CARRARA, GHIGO, BALDINI, BORNACIN, SAIA, BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, GENTILE, CALIGIURI, AMATO, MORRA, SACCOMANNO, ALLEGRINI, TOFANI, BALBONI, POLI BORTONE, LATRONICO, VALDITARA, BALDASSARRI, BATTAGLIA, MUGNAI, POSSA, ASCIUTTI, STANCANELLI, DE ECCHER e LICASTRO SCARDINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2008

Disposizioni per la salvaguardia, il consolidamento,
la riqualificazione, la messa in sicurezza ed il monitoraggio
della Rupe di Tropea e del Monte Isola

 

Onorevoli Senatori. – La città di Tropea (VV) sorge sopra uno sperone, detto «la rupe» e, antistante ad essa, su uno scoglio definito «Monte Isola» insiste la Chiesa di Santa Maria dell’Isola che Papa Urbano II assegnò all’abbazia di Montecassino. La rupe ed il Monte Isola sono costituiti da una formazione di genesi marina (come del resto testimoniano le presenze fossilifere riscontrate in zona) di età cenozoica (cioè ascrivibile al Miocene medio-superiore).

    Si tratta di una litologia arenacea in facies di sabbie grossolane di colore chiaro che dopo la loro deposizione ad opera del mare hanno subito un processo di litificazione (trasformazione del sedimento in roccia).
    Pertanto, pur assumendo una fisiografia di roccia in s.s. in quanto l’ammasso in arenaria presenta pareti subverticali in termini di clivometria (il che testimonia una certa consistenza e tenacità del costone e del Monte Isola in condizioni di «quiete»), essendo la stessa costituita all’origine dall’accumulo di materiale granulare sciolto ed incoerente, successivamente litificatosi in ammasso roccioso, risulta attaccabile dagli agenti atmosferici (anche se non nel breve periodo); specie a medio e lungo termine, infatti, l’azione continua e lenta dell’erosione operata dal deflusso delle acque superficiali, di genesi pluviometrica, marina ed antropica, la non idonea regimentazione delle stesse da monte verso valle, la rottura di tubazioni, condotte e canali di deflusso degli apporti idrici e, purtroppo, anche fognari, provoca una lenta ma inesorabile azione di destabilizzazione per decremento delle forze resistenti dell’ammasso roccioso, la sua microfratturazione, che col tempo diviene macroscopica con evidenti lesioni e crepe anche beanti che di fatto origina una preoccupante destabilizzazione del sistema terreno-strutture e di quanto sul sito esistente.
    Il carico edilizio poi, specie quello a ridosso della bordatura della pendice, crea una sollecitazione negativa che incrementa il potere destabilizzante e la criticità in termini di stabilità ed equilibrio globali dell’intero sito per opera di un «effetto spinta» che contribuisce ad amplificarne negativamente l’evoluzione del fenomeno.
    A ciò si sommano gli effetti legati alla tipologia sismica dell’area, in termini di effetti indotti da sismi, in quanto come per la maggior parte dei comprensori calabresi, Tropea rientra nella classe sismica di maggiore intensità e durante eventi sismici la risposta del sito e dei manufatti ivi esistenti (la maggior parte dei quali non presenta caratteristiche di idoneità statica adeguata alla vigente normativa per vetustà e caratteristiche costruttive obsolete) produrrà una elevata amplificazione del fenomeno con conseguenti effetti distorcenti e destabilizzanti sia sul substrato roccioso, sia sugli edifici e i manufatti ivi giacenti, sia sulle infrastrutture ed i sottoservizi (strade, condotte, impianti vari eccetera).
    Se a tutto ciò si aggiunge la vocazionalità dell’area, il suo importante richiamo turistico-archeologico-paesaggistico ed ambientale a scala nazionale ed internazionale per le migliaia di presenze nazionali ed estere che ogni anno popolano Tropea e dintorni, e l’incremento veicolare che induce notevoli vibrazioni al sistema terreno-opere già in equilibrio precario, va da se che il problema assume connotazioni ben più importanti del semplicistico fattore locale.
    Tutto ciò premesso, è doveroso e soprattutto indicativo il parallelismo con un’altra realtà molto similare che ha però avuto una sorte significativamente migliore: la rupe di Orvieto e il Colle di Todi.
    L’abitato di Todi fu inserito tra gli abitati da consolidare a cura dello Stato nell’anno 1916 e, nell’anno 1937, anche quello di Orvieto.
    All’epoca la materia era curata dallo Stato che operava attraverso gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dello stesso Ministero.
    Nel 1972, con la costituzione delle regioni, la materia fu trasferita in capo alle stesse che iniziarono ad operare con fondi propri, con regolamenti o nuove leggi o avvalendosi della vecchia normativa statale.
    Le problematiche di frana degli abitati di Orvieto e Todi, note da tempo, vennero affrontate dalla regione Umbria attraverso nuovi e approfonditi esami delle situazioni, in collaborazione anche con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l’Università, che portarono alla definizione della necessità di interventi globali che esulavano dalle normali possibilità finanziarie di un bilancio regionale.
    Di concerto tra il Consiglio regionale, i due comuni e alcuni parlamentari umbri, venne avanzata una proposta di legge speciale che fu votata dal Parlamento nazionale.
    La legge 25 maggio 1978, n. 230, «Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città» consentì, quindi, l’avvio di alcuni interventi essenziali grazie ad un primo finanziamento.
    Successivamente, la legge venne rifinanziata per proseguire gli interventi più urgenti, fino al 1987 quando il Parlamento varò la legge 29 dicembre 1987, n. 545, «Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi».
    Tale legge, successivamente rifinanziata con la legge 23 luglio 1997, n. 242, ha consentito, affrontando in modo organico i problemi del dissesto idrogeologico, dell’accessibilità dei centri e della riqualificazione delle principali emergenze architettoniche e archeologiche, la messa a punto di progetti generali di intervento e la realizzazione di interventi di bonifica e consolidamento.
    Con l’approvazione del presente disegno di legge si stanzieranno appositi finanziamenti, come per i siti di Orvieto e Todi, per la salvaguardia, il consolidamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza della Rupe di Troppe e del Monte Isola.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. È autorizzato un contributo straordinario di 21 milioni di euro per il triennio 2009-2011, in ragione di 7 milioni di euro per ciascun anno, da destinare agli interventi di definitiva salvaguardia, consolidamento e riqualificazione, messa in sicurezza e monitoraggio della Rupe di Tropea e del Monte Isola.

    2. La regione Calabria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui al comma 1, determina con propri provvedimenti:

        a) di eseguire uno studio idro-geo-morfologico, geolitologico, geostrutturale, geologico-tecnico, geosismico, idraulico, storico, ambientale, archeologico e meteo-marino per accertare le cause dei movimenti franosi ed erosivi e individuare gli interventi necessari al consolidamento, riqualificazione, messa in sicurezza e monitoraggio dei siti in parola;

        b) di eseguire, d’intesa con il comune interessato, i progetti, le opere e i monitoraggi necessari;
        c) di istituire, d’intesa con le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e le Scuole di alta formazione, un comitato tecnico-scientifico, un osservatorio formato da esperti che esprimono pareri, suggerimenti, interpretazioni e raccomandazioni sulle materie trattate.

Art. 2.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 21 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


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