• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01787 FAVA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: è prassi dell'agente di riscossione dei tributi procedere alla iscrizione della ipoteca immobiliare...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01787 presentata da GIOVANNI FAVA
mercoledì 3 dicembre 2008, seduta n.097
FAVA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

è prassi dell'agente di riscossione dei tributi procedere alla iscrizione della ipoteca immobiliare ex articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 anche quando non è poi possibile procedere ad esecuzione forzata, in relazione all'immobile che si va a gravare di ipoteca; va osservato che, in questa ipotesi, l'agente della riscossione sceglie lo strumento della iscrizione ipotecaria proprio perché non può poi procedere a pignoramento immobiliare;

il caso ricorrente è quello della iscrizione ipotecaria su immobili, oggetto del fondo patrimoniale familiare, di cui agli articoli 167 e seguenti del Codice Civile, in ordine ai quali non è possibile procedere ad esecuzione forzata, secondo la disciplina dell'articolo 170 codice civile;

questa disposizione stabilisce che non può avere luogo la esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;

nei casi, in particolare, di attività di impresa individuale o societaria i debiti, per tributi in materia di imposte dei redditi e di IVA vengono contratti in relazione all'espletamento a tale attività e non dunque per i bisogni della famiglia;

non vi è poi dubbio che l'agente di riscossione abbia piena conoscenza della estraneità ai bisogni della famiglia di tali debiti erariali, la cui natura risulta chiaramente dai ruoli formati dalla Agenzia delle Entrate (o da altre agenzie fiscali) e trasmessi all'agente della riscossione per procedere alla relativa esazione;

precisato quanto sopra, occorre avere ben presente che l'ipoteca esattoriale ex articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973 è esclusivamente funzionale alla esecuzione forzata, promossa dallo stesso agente della riscossione, come risulta inequivocabilmente anche e proprio dalla collocazione di tale istituto ipotecario nella sezione quarta, intitolata «Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare» del titolo secondo, dedicato alla riscossione coattiva, del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973;

da tale particolare disciplina emerge la natura cautelare di detta ipoteca speciale, funzionale a conservare appunto cautelarmente il bene, in vista ed a rafforzamento della successiva esecuzione forzata, come confermato anche ed unanimemente dalla dottrina;

a conferma di siffatta correlazione e funzionalità, significativa è poi la identità del titolo - e cioè il ruolo - che legittima appunto tanto la esecuzione forzata quanto l'iscrizione ipotecaria;

altrettanto rilevante, ai fini di cui sopra, è anche ed ulteriormente il secondo comma del suddetto articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, il quale prevede che se il debito non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da espropriare, l'agente della riscossione deve prima procedere alla iscrizione ipotecaria e poi, decorso inutilmente il termine dilatorio di sei mesi da tale iscrizione, deve dar corso all'esecuzione forzata immobiliare: disposizione questa che ancora una volta conferma, all'evidenza, come lo speciale atto ipotecario in esame sia sempre e strettamente correlato e funzionale alla riscossione coattiva;

dalla rilevata strumentalità della ipoteca esattoriale alla relativa esecuzione forzata immobiliare consegue inevitabilmente che non è perciò giuridicamente consentito promuovere una ipoteca immobiliare se non è poi possibile procedere alla relativa espropriazione forzata immobiliare, come, ad esempio, nel caso appunto degli immobili, oggetto del fondo patrimoniale o come il caso, disciplinato dall'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale prevede che il concessionario può procedere ad espropriazione immobiliare, solamente quando il credito complessivo, per cui si procede, è superiore ad euro ottomila (o ad un diverso importo aggiornato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);

nei casi, in esame ed in tutti quelli in cui sussiste un divieto legislativo a procedere ad esecuzione forzata, dunque, non è possibile dar corso alla iscrizione ipotecaria proprio perché non è possibile poi procedere, per disposizione legislativa, ad espropriazione immobiliare sul bene da ipotecare; diversamente opinando, infatti, la speciale ipoteca ex articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si configurerebbe come atto fine a se stesso e non come atto cautelare funzionale e strumentale alla esecuzione forzata esattoriale, in pieno contrasto dunque con la disciplina legislativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, riguardante la esecuzione immobiliare ed in particolare con l'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, istitutivo della speciale ipoteca in esame;

nel caso, ad esempio, di iscrizione ipotecaria sugli immobili, oggetto di fondo patrimoniale, l'ipoteca diviene fine a se stessa con le seguenti negative conseguenze: costituisce un pregiudizio permanente, per tutta la sua durata, alla libera disponibilità di tali beni, ai fini dei bisogni della famiglia, senza contestualmente consentire il recupero dei crediti erariali, non essendo la iscrizione ipotecaria correlata ad una espropriazione forzata immobiliare, per il rilevato divieto legislativo frapposto dall'articolo 170 codice civile;

in senso conforme è anche autorevole dottrina, la quale, proprio in relazione, ad esempio, alla soglia di cui al citato articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, preclusiva alla esecuzione forzata, sottolinea che, pur nel silenzio legislativo, «deve ritenersi certo che la soglia si applichi anche all'ipoteca, ove si consideri che essa in ogni caso è strumentale all'esecuzione forzata immobiliare e che, perciò, quando questa è preclusa, non può non essere inibita anche la costituzione del diritto reale di garanzia» (M. Cantillo in «Ipoteca iscritta dagli agenti della riscossione e tutela giudiziaria del contribuente», op. cit. pag. 15 e seguenti);

l'assunto è estensibile ovviamente anche a tutti gli altri casi, in cui per disposizione legislativa non sia possibile procedere ad esecuzione forzata, come appunto ed anche nella ipotesi in cui i beni da ipotecare sono oggetto del fondo patrimoniale, stante il relativo divieto legislativo di esecuzione forzata, di cui al sopra rilevato articolo 170 codice civile;

proprio in relazione al caso di immobili, oggetto del fondo patrimoniale, già la giurisprudenza di merito si è pronunciata a favore del contribuente, disponendo la cancellazione della ipoteca, iscritta su immobili, conferiti nel fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile (si veda, ex plurimis, sentenza n. 429, Sez. I, 17 novembre 2007-5 novembre 2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in Rivista di diritto tributario n. 4/2008, II, pagg. 249 e seguenti);

in conclusione, deve essere applicato il principio per cui quando sussiste un divieto legislativo di esecuzione forzata non è possibile la iscrizione della ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 -:

se non intenda chiarire che l'applicazione corretta della ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973 sia quella di inibizione a tale iscrizione ipotecaria in tutti i casi in cui sussiste un divieto legislativo o normativo alla esecuzione forzata sul bene da ipotecare, come (senza pretesa esaustiva) il caso di divieto di esecuzione forzata, previsto dall'articolo 170 codice civile per i beni del fondo patrimoniale o come il caso del divieto di espropriazione forzata di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.(4-01787)