Testo DDL 588
Atto a cui si riferisce:
S.588 Norme sulla cittadinanza, immigrazione e residenza degli stranieri
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 588
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 588
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DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2008 Norme sulla cittadinanza, immigrazione
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Onorevoli Senatori. – Per preservare la situazione di fatto che dura da tempo e rendere possibile l’emanazione e soprattutto l’applicazione di norme più restrittive in materia di immigrazione senza ledere i princìpi di umanità e quelli di libertà della persona umana, si propone l’adozione del seguente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – È cittadino per nascita chi nasce in territorio italiano. Quando per legge estera egli sia anche cittadino di un altro Stato, all’età di diciotto anni egli opta tra la cittadinanza italiana e quella estera, secondo le norme stabilite in apposito regolamento del Governo».
1. La cittadinanza italiana è concessa di diritto, a seguito di apposita domanda dell’interessato, allo straniero o all’apolide che abbia ottenuto il permesso di soggiorno permanente o annuale rinnovato e risieda in Italia da almeno cinque anni.
2. La cittadinanza si estende anche alla moglie o alle mogli ed ai figli minori legittimi o riconosciuti o adottati.
1. A tutti gli immigrati, anche clandestini, che si trovino sul territorio italiano alla data dell’entrata in vigore della presente legge, e che non siano stati condannati per un reato per il quale è prevista una pena superiore ai cinque anni, è concesso, su loro domanda, il permesso di soggiorno permanente. Tale permesso, alle stesse condizioni, è esteso automaticamente alla moglie o alle mogli ed ai figli non maggiorenni o maggiorenni conviventi, legittimi, naturali o adottati, ancorché non residenti nel territorio italiano.
1. All’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».
2. L’applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derogano alle altre disposizioni contenute nella presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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