• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00014 Risoluzione in Commissione 8-00014 presentata da MICHELE SCANDROGLIO mercoledì 26 novembre 2008 pubblicata nel bollettino n.099 La XI...



Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00014 presentata da MICHELE SCANDROGLIO
mercoledì 26 novembre 2008 pubblicata nel bollettino n.099
La XI Commissione,
premesso che:
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, ha inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando dell'amianto dalle attività produttive;
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, è quindi intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni;
le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, ha definito le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione», sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando - nel 1999 - il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando vita ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
l'incertezza normativa e i diversi orientamenti giurisdizionali hanno, quindi, portato all'inserimento, nella legge n. 179 del 2002, di una norma di salvaguardia (articolo 18, comma 8), che ha sancito la validità - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni già rilasciate o «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo;
dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalità procedurali per il medesimo riconoscimento, fissando altresì nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»;
infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007 (articolo 1, commi 20-22), il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni, il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali è stato, dunque, molto elevato;
una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni, riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali;
gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno avuto riflessi a livello nazionale e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare, si è verificata - nel frattempo - la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi), mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di «provvisorietà» degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi);
al contempo, gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori di lavoro dirette a confermare, con specifica documentazione, la sussistenza dei requisiti;
tali sviluppi hanno ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti, amplificati dal risalto che - sugli organi di stampa nazionali e locali - stanno avendo le notizie relative alla situazione in atto, impegna il Governo a) ad assicurare che l'INPS non sospenda l'erogazione dei trattamenti e delle agevolazioni pensionistiche sino al definitivo annullamento da parte dell'INAIL, sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, delle certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto;
b) a valutare l'opportunità di evitare che i beneficiari di prestazioni pensionistiche, salvo il caso di dolo degli stessi, siano tenuti a ripetere le somme ricevute.
(8-00014) «Scandroglio, Damiano, Antonino Foti, Caparini, Delfino, Paladini».