• Testo DDL 740

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Atto a cui si riferisce:
S.740 Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 740


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 740
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SAlA, BUTTI, GASPARRI, RIZZOTTI,
BALBONI, CORONELLA, GERMONTANI, MUGNAI, DE FEO, DELOGU,
FLUTTERO, GAMBA, PARAVIA, TOTARO, POLI BORTONE, AUGELLO, ALLEGRINI, DI STEFANO, TANCREDI, MALAN e ESPOSITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2008

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione
delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli
di foche e loro derivati

 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ripropone il testo unificato approvato dalla 13ª Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, in data 21 dicembre 2007, frutto del dibattito ivi svoltosi, al fine di trovare una soluzione a pratiche particolarmente crudeli utilizzate in alcuni Paesi per la caccia delle foche, finalizzata al reperimento delle pelli.

    Per tale ragione, il progetto legislativo, recante modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189 – legge che già contiene il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli o pellicce di cani o gatti – introduce: il divieto della utilizzazione di tali pelli finalizzate per i prodotti derivati e, conseguentemente, la loro commercializzazione; il divieto dell’utilizzo di foche (Cystophora cristata, Arctocephalus pusillus e Pagophilus groenlandicus) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché di commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale; l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legge citata, anche ai casi di trasporto per la vendita; la previsione che l’attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis del testo che si propone, sia svolta anche dall’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.
    Giova ricordare che l’ordinamento comunitario ha disciplinato solo parzialmente la materia, in quanto con la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, (modificata dalla direttiva 89/370/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989) ha vietato espressamente l’importazione a fini commerciali nel territorio dell’Unione europea delle pelli di cuccioli di foca.
    L’Italia, peraltro, era già intervenuta sulla materia con decreto del Ministro del commercio con l’estero 8 giugno 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 18 luglio 1978, sottoponendo a regime autorizzatorio l’importazione delle pelli di foca in generale.
    Particolare attenzione è posta alla questione anche da parte di altri Paesi europei, come il Belgio e l’Olanda, che hanno predisposto interventi normativi volti all’introduzione di divieti assoluti all’importazione, utilizzo e commercializzazione di tali pelli, in conformità con princìpi comunitari in tema di eliminazione degli ostacoli per la libera circolazione delle merci.
    Ciò è possibile con riferimento alle ipotesi di deroghe stabilite dall’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea laddove è prevista la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure restrittive all’importazione, all’esportazione e al transito «giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali».
    Per le ragioni suesposte si auspica un rapido esame del testo che si propone, ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonché loro derivati,»;

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. È vietato utilizzare foche (Cystophora cristata, Arctocephalus pusillus e Pagophilus groenlandicus) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.»;
        c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

        d) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime sanzioni si applicano ai casi di trasporto per la vendita.»;
        e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis. L’attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è svolta anche dall’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni».

Art. 2.

    1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’attività di vigilanza e repressione svolta dall’Alto Commissario, ai sensi dell’articolo 1, deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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