• Testo DDL 798

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Atto a cui si riferisce:
S.798 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di procedure per il rilascio dei documenti d'identità





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 798


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 798
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAROFIGLIO, D’AMBROSIO, BAIO,
CARLONI, CHIAROMONTE, CHITI, DE SENA, DEL VECCHIO,
FILIPPI Marco, GALPERTI, GRANAIOLA, GUSTAVINO, ICHINO,
LEGNINI, LUMIA, LUSI, MARINARO, Mauro Maria MARINO,
MARITATI, MERCATALI, MONGIELLO, NEGRI,
PEGORER, PROCACCI e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2008

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relative alle procedure per il rilascio dei documenti d’identità

 

Onorevoli Senatori. – Le analisi antropometriche sono utilizzate sempre più spesso e con risultati significativi, in Paesi come il Regno Unito, la Germania, gli Stati Uniti, nel settore del contrasto al crimine o in quello più ampio della tutela della sicurezza pubblica.

    Il trattato di Prüm, sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Paesi (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria), nel delineare la prospettiva di una più estesa cooperazione internazionale al fine di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, ha sottolineato l’importanza del ricorso all’antropometria per garantire una più efficace azione di contrasto al crimine.
    In particolare i rilievi dattiloscopici con procedura informatica sono uno strumento prezioso per garantire una più certa identificazione della persona, già previsto anche nel nostro ordinamento, in relazione al rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri, ovvero in riferimento alla consegna della carta di identità elettronica. Tale ultima disposizione è stata in particolare introdotta dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, parallelamente alla previsione dell’obbligo di acquisire i dati dattiloscopici dello straniero, in sede di rilascio del permesso di soggiorno, a dimostrazione di come le tecniche antropometriche possano rappresentare un valido strumento di controllo dell’identità personale, a prescindere dallo status di cittadinanza.
    Tuttavia, la norma di cui all’articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 195 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, ha limitato l’identificazione dattiloscopica ai soli casi di rilascio del documento d’identità in formato elettronico. Emerge quindi la necessità di estendere tale tecnica di identificazione anche ai documenti resi in forma diversa da quella elettronica, nonché alla più ampia categoria dei documenti di riconoscimento equipollenti.
    Il presente disegno di legge si muove in questa direzione, estendendo la previsione relativa all’identificazione dattiloscopica anche ai casi di rilascio dei documenti di riconoscimento suddetti, nonché di qualsiasi documento d’identità, a prescindere dalla forma – tradizionale od elettronica – che lo caratterizzi.
    Le procedure di utilizzazione, conservazione e accesso ai dati raccolti, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Attraverso questa fase consultiva, sarà in particolare possibile acquisire i rilievi utili ad assicurare una tutela pregnante dei dati personali, soprattutto in relazione al divieto di divulgazione e alla garanzia della riservatezza nel trattamento dei medesimi.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1.All’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

    «7-bis. All’atto della consegna di qualsiasi documento d’identità ovvero di qualsiasi documento di riconoscimento equipollente, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, secondo le modalità stabilite, anche per quanto riguarda l’utilizzazione e la conservazione dei dati e l’accesso alle informazioni raccolte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

    2. Il decreto di cui al comma 7-bis dell’articolo 36 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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