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Atto a cui si riferisce:
C.4/00229 ZAMPARUTTI, BERNARDINI, MECACCI, FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, CONCIA e BELTRANDI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere -...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata venerdì 7 novembre 2008
nell'allegato B della seduta n. 081
All'Interrogazione 4-00229 presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI
Risposta. - In relazione a quanto sollevato dall'interrogante negli atti parlamentari in esame, in particolare sulla previsione di un'età non superiore ai 35 anni quale requisito per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 25 posti di Segretario di legazione in prova (concorso diplomatico), contenuta nel relativo bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie Speciale «Concorsi» del 23 maggio 2008, desidero sottoporre alla sua attenzione quanto segue.
Il bando in questione, stabilisce tra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso (articolo 2), un'età non superiore ai 35 anni anche se successivamente è previsto l'innalzamento di tale limite a favore di alcune categorie di candidati, riprendendo fedelmente le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 1o aprile 2008, n. 72 - «Regolamento recante la disciplina del concorso di accesso alla carriera diplomatica».
In proposito, infatti, occorre ricordare che il limite di età in precedenza previsto per la partecipazione ai concorsi pubblici dalla normativa generale in materia decreto del Presidente della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica) n. 487 del 1994, è stato abolito dalla legge 14 maggio 1997, n. 127, articolo 3, comma VI. La stessa disposizione, tuttavia, lungi dal conferire all'abolizione del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi carattere di generalizzata operatività, espressamente stabilisce che «la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole Amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione».
Coerentemente con tale disposizione normativa, questo Ministero in data 2 ottobre 1998, adottò il decreto n. 377, con il quale stabiliva un limite di età (35 anni) per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica «in ragione della natura del servizio affidato ai funzionari della carriera diplomatica» nonché delle «oggettive necessità dell'Amministrazione».
Al momento della riforma del concorso diplomatico, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2001, n. 285, il limite di età venne fissato a 32 anni, per poi essere elevato nuovamente a 35 anni in occasione della recente riforma del concorso stesso, alla quale si è proceduto con il succitato DPCM 1o aprile 2008, n. 72, in considerazione dell'allungamento dei corsi di studio universitari necessari al conseguimento delle lauree specialistiche/magistrali, quinquennali, richieste per la partecipazione al concorso stesso.
Le considerazioni che hanno indotto questa amministrazione a mantenere tale limite, continuando ad avvalersi, come in passato, della deroga prevista dalla legge n. 127 del 1997, si fondano sulla «specialità», rispetto a tutti gli altri settori del pubblico impiego, della carriera diplomatica, la quale richiede, inoltre, un orizzonte temporale sufficientemente dilatato per la preparazione iniziale dei nuovi funzionari ed il loro periodico aggiornamento professionale. Il limite di età, infine, risulta necessario anche in considerazione dell'elevato numero dei gradi nei quali si suddivide la carriera, che richiede che essa incominci quanto prima. Del resto storicamente, ancor prima della iniziale versione del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è sempre stato previsto un limite di età per l'accesso alla carriera diplomatica diverso da quello fissato per il resto del pubblico impiego.
La validità delle suddette considerazioni è stata da ultimo riconosciuta sia dal dipartimento della funzione pubblica, sia dal Consiglio di Stato, i quali hanno espresso entrambi parere favorevole sul testo del DPCM 1o aprile 2008, n. 72.
Al riguardo desidero informare l'interrogante che anche altre Amministrazioni prevedono limiti di età per la partecipazione a specifici concorsi. Tra queste il Senato della Repubblica, con il concorso pubblico, attualmente in atto, per titoli ed esami, a dieci posti di Consigliere parlamentare di prima fascia (35 anni, 45 per i dipendenti del Senato; il regolamento prevede che il bando di concorso possa stabilire un limite di età quale requisito di ammissione); il Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare (per il reclutamento degli ufficiali, 32 anni, 40 per gli ex ufficiali di complemento o in ferma prefissata), il Ministero dell'interno, con il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia (35 anni, con possibilità di innalzamento per un massimo di cinque anni), nonché in alcuni concorsi della Polizia di Stato (concorso per commissari di Polizia, 32 anni, con alcune deroghe) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
In merito all'elevazione di un anno del limite di età a favore dei candidati coniugati prevista dal bando di concorso in questione, desidero attirare l'attenzione dell'interrogante sul fatto che tale specifica disposizione riproduce fedelmente una norma da tempo presente nella legislazione riguardante l'accesso alla carriera diplomatica e da ultimo riprodotta nel DPCM n. 72 del 2008, recante il regolamento del concorso per l'accesso alla carriera diplomatica.
Come ho illustrato in precedenza, la normativa generale in tema di pubblici concorsi (decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994) stabiliva, all'articolo 1, comma 1, punto 2, un limite di età per tutto il pubblico impiego (età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40), fissando successivamente le categorie a favore delle quali si prevedeva un innalzamento del suddetto limite. In particolare, la prima di tali categorie era costituita dai candidati coniugati, che beneficiavano dell'innalzamento del limite pari a un anno.
Con l'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 il limite di età è stato rimosso, ma venivano fatte salve le deroghe dettate da regolamenti delle singole Amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione. Nella facoltà lasciata dalla legge alle amministrazioni di ripristinare i limiti di età, rientra naturalmente anche la facoltà di corredarli di condizioni e deroghe.
Nel previgente regolamento (DPCM 285 del 2001) si affermava che «il limite di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni in materia, che devono essere specificate nel bando di concorso»; i bandi di concorso emanati sulla base di tale regolamento hanno sempre previsto l'elevazione di un anno del limite di età a favore dei candidati coniugati.
Il DPCM n. 72 del 2008 individua direttamente le categorie a favore delle quali è prevista un'elevazione del limite di età. Nel fare ciò, esso ha riprodotto quasi intesa ente le disposizioni in materia analoga in precedenza contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 487 del 1994 e, tra queste, quella a beneficio dei candidati coniugati. È, d'altra parte, agevole verificare come, nel prevedere tale deroga, questo Ministero non abbia creato nuovi vincoli o limitazioni, ma abbia solo previsto, a favore di una categoria di persone, ossia i candidati e le candidate coniugati, un beneficio che trova giustificazione nel quadro complessivo del nostro ordinamento giuridico ed in particolare sulle disposizioni relative al diritto di famiglia attualmente in vigore. Le evidenzio, peraltro, che analoga deroga al limite di età è prevista nei concorsi per l'accesso alla carriera prefettizia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Mantica.