• Testo DDL 826

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Atto a cui si riferisce:
S.826 Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 826


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 826
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTANI e DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2008

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini
di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

 

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge prende atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli: la produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali come lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.

    Le disposizioni statali, in ambito fiscale e igienico, vietano tali tipi di produzione, riservandole alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.
    Di fatto però la prassi di produrre distillati con modalità «domestiche» o artigianali non si può dire scomparsa, tanto che altre legislazioni, come ad esempio quella austriaca, hanno provveduto ad agevolare tali modalità di produzione, purché nel rispetto delle norme sulla sicurezza della produzione e in quantitativi limitati.
    Dalle medesime motivazioni nasce il presente disegno di legge: consentire una prassi, attualmente non legittima, purché nell’ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.
    Il richiamo, nell’articolo 2, alle norme nazionali che definiscono l’acquavite di frutta e la grappa di provenienza geografica delimitata impone il rispetto di tutti i parametri e requisiti dei distillati destinati allargo consumo.
    L’articolo 3 limita i soggetti destinatari delle agevolazioni ai produttori in grado di rispettare, come specificato anche al comma 4, le prassi di autoregolamentazione igienica.
    Il medesimo articolo 3 limita la quantità della produzione e il fine cui questa viene destinata, ossia l’autoconsumo, entro la quantità massima annua di 30 litri e l’impiego in locali agrituristici gestiti dal produttore medesimo. In quest’ultimo caso la produzione del distillato è consentita unicamente per la mescita e l’accompagnamento ad altri prodotti locali.
    L’articolo 4 illustra le modalità di trasmissione all’ispettorato provinciale dell’agricoltura della documentazione idonea a comunicare l’applicazione della legge e il rispetto delle limitazioni imposte.
    L’articolo 5 individua, infine, gli enti competenti per la vigilanza e l’applicazione delle sanzioni amministrative.
    Sicuri dell’interesse dei colleghi deputati per la proposta, si confida in una proficua discussione e un approfondito esame degli aspetti giuridici connessi alla legislazione statale ai fini di una rapida approvazione del presente disegno di legge.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

    1. La presente legge promuove la produzione artigianale e senza fini di lucro delle grappe e delle acqueviti di frutta secondo le modalità, le agevolazioni e i limiti previsti dalla legge medesima, in considerazione della diffusione del prodotto e del suo legame con le tradizioni, gli usi e i costumi locali.

Art. 2.

(Definizioni)

    1. La presente legge si applica alle grappe ottenute da uve prodotte e vinificate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, nonché alle acqueviti di frutta rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui al capo II del medesimo regolamento.

Art. 3.

(Produzione di grappe e acqueviti di frutta)

    1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acqueviti di frutta per l’autoconsumo ovvero per la degustazione gratuita.

    2. La produzione per l’autoconsumo è consentita, per ciascuna azienda, nel limite complessivo annuo di trenta litri.
    3. La produzione per la degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici di gestione del produttore ed è consentita nel limite complessivo annuo di cinquanta litri per ciascuna azienda.
    4. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole sono tenute ad osservare le disposizioni sull’igiene alimentare di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Art. 4.

(Adempimenti amministrativi)

    1. La distillazione delle grappe e delle acqueviti di frutta con le modalità previste all’articolo 3 è consentita previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale rappresentante dell’azienda, all’ispettorato provinciale dell’agricoltura o all’ufficio equivalente competente per territorio.

    2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da atto sostitutivo di atto notorio, con cui il legale rappresentante dell’azienda attesta l’osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge e l’applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
    3. L’ispettorato provinciale dell’agricoltura o l’ufficio equivalente competente per territorio trasmette all’ufficio competente dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari l’elenco delle aziende intenzionate a distillare le grappe e le acqueviti di frutta nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 5.

(Sanzioni)

    1. La violazione dell’articolo 3, commi 1,2 e 3, e dell’articolo 4, comma l, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro e la distruzione dei prodotti.

    2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.


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