• Testo DDL 890

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Atto a cui si riferisce:
S.890 Modifica all'art. 64 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore


Frontespizio
RELAZIONE
DISEGNO DI LEGGE


Legislatura 16º - Disegno di legge N. 890


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 890
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GALLO, ALLEGRINI, AMORUSO, BALDINI, CALIGIURI, CICOLANI, COSTA, D’AMBROSIO LETTIERI, DE FEO, ESPOSITO, GENTILE, IZZO, LATRONICO, LICASTRO SCARDINO, MAZZARACCHIO, MENARDI, MORRA, NESSA, OLIVA, PASTORE, POLI BORTONE, SACCOMANNO, SALTAMARTINI, SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, VICECONTE e ZANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008

Modifica all’articolo 64 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore

 


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Legislatura 16º - Disegno di legge N. 890


Onorevoli Senatori. – Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cosiddetto Testo unico degli enti locali) all’articolo 64, comma 1 prevede l’incompatibilità assoluta fra la carica di consigliere comunale – nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (comma 3) – o provinciale e quella di assessore. Il successivo comma 2 prevede all’uopo espressamente che «qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti».

    Al momento dell’accettazione della nomina ad assessore si compiono quindi due scelte: da un lato, si assume l’incarico all’interno dell’esecutivo comunale; dall’altro, si cessa, ed in via definitiva, dalla carica di consigliere.
    I neoeletti consiglieri all’atto delll’accettazione della nomina ad assessore, cessano automaticamente dalla carica di consigliere, con la conseguenza che durante l’esercizio del mandato di assessore in caso di contrasto con il sindaco o il presidente della provincia, possono essere revocati dall’incarico in Giunta, senza tuttavia la possibilità di tornare ad esercitare il mandato di consigliere.
    Ciò premesso tale norma appare antidemocratica e irrispettosa della volontà sovrana dell’elettorato che con i suoi voti ha inteso eleggere un candidato che diviene quasi ostaggio del mandato ricevuto dal sindaco o dal presidente della provincia, poiché una volta cessato dalla carica di assessore non tornerà a fare il consigliere.
    Tale norma non solo viola il principio del voto sovrano degli elettori, ma attribuisce un enorme potere discrezionale al sindaco o al presidente della provincia, nei confronti degli assessori di propria nomina.
    Ciò posto, si ribadisce, onorevoli colleghi, la necessità di modificare il comma 2, dell’articolo 64 del T.U.E.L. prevedendo l’ipotesi in cui l’assessore cessato dalla carica, per dimissioni ovvero per revoca dell’incarico da parte del sindaco o del presidente della provincia, torni a ricoprire la carica originaria di consigliere, quella per cui è stato votato democraticamente dai suoi elettori.
    Conseguentemente il primo dei non eletti subentrato in Consiglio al posto dell’assessore decaduto dalla carica di consigliere per incompatibilità, cesserà dalla carica di consigliere.
    Solo attraverso tale modifica potrà essere ripristinata la legittima rappresentanza politica che è espressione diretta e democratica del voto popolare.

 
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Legislatura 16º - Disegno di legge N. 890


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    Il comma 2 dell’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

    «2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all’atto di accettazione della nomina ad assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio comunale o provinciale è convocato entro quindici giorni dall’atto di accettazione della nomina al fine di procedere alla sua temporanea sostituzione e affidare la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al primo dei candidati non eletti della medesima lista. La supplenza ha termine con la cessazione dalla carica di assessore sia per dimissioni volontarie sia per revoca da parte del sindaco o del presidente della provincia».


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