• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00210 MACCANTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 recante «Norme...




Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00210
presentata da
ELENA MACCANTI
venerdì 11 luglio 2008 nella seduta n.033

MACCANTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 recante «Norme particolari per docenti di educazione musicale», ha disposto il mantenimento in servizio dei docenti di educazione musicale, sprovvisti del titolo e dell'abilitazione all'insegnamento;

la predetta norma ha di fatto costituito un percorso di formazione accelerato, in quanto sono stati previsti termini e modalità per il conseguimento del diploma e dell'abilitazione all'insegnamento;

il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispone per il personale non di ruolo «con nomina da parte del Provveditore agli studi..., escluse le supplenze» aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1o giugno 1977, in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale;

i docenti di educazione musicale che prestano servizio presso scuole primarie e secondarie del Piemonte, lamentano l'interpretazione discrezionale che le singole Direzioni scolastiche regionali applicano alla citata norma;

in particolare, la Direzione scolastica della regione Piemonte sosterrebbe che l'articolo 53 della summenzionata legge, «escluda espressamente la possibilità di accordare il beneficio degli stipendi periodici ai supplenti fino alla data della loro immissione in ruolo», laddove altre Direzioni regionali scolastiche del centro-sud riconoscerebbero l'impostazione della prevalente giurisprudenza amministrativa, in merito al rilievo che «i docenti di educazione musicale, mantenuti in servizio a norma degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, hanno diritto all'aumento biennale in questione», in quanto «il mantenimento in servizio ha determinato una novazione dell'originario rapporto di servizio, che cessa di essere una supplenza - esclusa dall'aumento in questione, in base al citato articolo 53 - e diviene un rapporto non di ruolo a tempo indeterminato»;

in questo senso hanno espresso pronuncia il Consiglio di Stato, sezione sesta 22 aprile 2002, n. 2141, e il Tar Campania, sezione seconda, 2 agosto 2002, n. 4523;

in particolare il Tar Campania ha precisato che «venuto meno il termine inizialmente apposto al rapporto d'impiego, quest'ultimo ha acquistato carattere continuativo e durata indeterminata, con l'effetto di stabilizzare la posizione dei docenti destinati alla successiva immissione in ruolo»;

il Consiglio di Stato, sez. VI, (sentenza 17 marzo 1994, n. 363) e il TAR Piemonte (sentenza 19 ottobre 2000, n. 1035) hanno riconosciuto il diritto dei docenti in parola di ottenere l'attribuzione degli aumenti stipendiali biennali non goduti -:

se alla luce di quanto epresso in premessa, non ritenga di accertare e dichiarare il diritto dei docenti musicali piemontesi in parola all'attribuzione degli aumenti biennali pregressi non percepiti a far data dal 1o giugno 1977, data di approvazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 che, istituito il diritto, fa salva la valutazione in ordine ai periodi di lavoro svolti;

se, nel caso, non ritenga necessario dare indicazioni omogenee e univoche alle singole Direzioni regionali scolastiche, in merito alla corretta interpretazione del citato articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in armonia con quanto inequivocabilmente asserito tanto dal Consiglio di Stato quanto dalle citate sentenze dei Tribunali amministrativi regionali della Campania e del Piemonte. (5-00210)