Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.7/00025
La VIII e XIII Commissione,
premesso che:
la vigente normativa attinente ai criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone...
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00025
presentata da
TOMMASO FOTI
venerdì 11 luglio 2008 nella seduta n.033
La VIII e XIII Commissione,
premesso che:
la vigente normativa attinente ai criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) prevede il «divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09»;
la definizione di tali misure è stabilita dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, del 17 ottobre 2007, n. 184, ed in particolar modo dall'articolo 2, comma 4, lettera i);
tali misure introdurrebbero una serie di restrizioni all'esercizio dell'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), che costituiscono circa 1/3 della totale superficie destinata all'attività venatoria in Italia;
il decreto ministeriale in vigore, ed in particolare l'articolo 2, introduce norme tese ad arrecare grave pregiudizio all'esercizio dell'attività venatoria in quanto costringerebbero gli operatori del settore ad affrontare il gravoso costo dovuto alla sostituzione delle canne dei fucili per poter utilizzare munizionamento a pallini d'acciaio, considerando che le cartucce caricate con questo tipo di pallini hanno un costo notevolmente superiore rispetto al munizionamento consentito fino ad oggi;
la motivazione adottata a questa norma è la salvaguardia degli uccelli acquatici dal saturnismo, malattia che si contrae ingerendo grandi quantità di piombo;
l'articolo 5, comma l, lettera a) dello stesso decreto ministeriale, prevede «l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati»;
anche questa norma è una ingiustificata restrizione dell'attività venatoria non richiesta dalle Direttive comunitarie di riferimento;
in Italia l'esercizio dell'attività venatoria ha sempre avuto carattere popolare, coinvolgendo tutte le categorie sociali;
la stagione venatoria è prossima all'apertura,
impegnano il Governo:
a modificare l'articolo 2, comma 4, lettera i) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 17 ottobre 2007, n. 184, prevedendo la possibilità di usare munizionamenti a pallini nichelati per la caccia nelle zone umide, salvaguardando gli uccelli acquatici dal saturnismo, evitando di dover far cambiare le canne dei fucili agli operatori del settore, ed evitando di produrre un numero notevolmente più elevato di animali feriti, data la resa balistica inferiore dei pallini d'acciaio rispetto a quelli di piombo;
a riconsiderare i criteri minimi uniformi per la definizione per le misure di conservazione per tutte le ZPS e ZSC, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), g), h), o) e l'articolo 6 commi 8, 12 e 13, in quanto L'Unione europea non richiede ulteriori restrizioni, rispetto alla normativa vigente, nei confronti delle specie non ricomprese nell'Allegato 1 della Direttiva CEE 409/79.
(7-00025)
«Tommaso Foti, Biava, Beccalossi, De Camillis, Di Cagno Abbrescia, Dima, Faenzi, Germanà, Gibiino, Gottardo, Minardo, Mondello, Nastri, Nola, Stradella, Taddei, Taglialatela, Tortoli».