• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00225 SIRAGUSA e LIVIA TURCO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la...




Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00225
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
mercoledì 16 luglio 2008 nella seduta n.036

SIRAGUSA e LIVIA TURCO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

la legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n, 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia;

gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni;

la legge n. 285 del 1997 ha aperto un nuovo approccio nelle politiche socio-educative in Italia, superando la tradizionale ottica assistenzialistica e riparatoria nei confronti dei minori. Essa ha creato le condizioni operative per promuovere i diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti, attuando concretamente i principi della Convenzione ONU per l'infanzia, ratificati in Italia con la legge n. 176 del 1991;

la legge n. 285 del 1997, dunque, ha proposto una programmazione partecipata a livello territoriale attraverso la predisposizione di piani pluriennali. I progetti esecutivi sono adottati dagli enti locali mediante accordi di programma con le ASL, il Provveditorato agli Studi e il Centro per la giustizia minorile;

la legge n. 328 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ha avviato un processo di riforma che richiede ai Comuni di programmare, realizzare e valutare il sistema territoriale degli interventi e dei servizi sociali realizzando tali interventi, per quanto riguarda le persone minori di età, secondo le disposizioni della legge n. 285 del 1997;

con i fondi della legge n. 285 del 1997 il Comune di Palermo si è impegnato a finanziare progetti in atto destinati alla promozione di interventi rivolti al sostegno dei minori e delle famiglie che vivono realtà difficili e marginali;

il comune di Palermo attende l'accredito del fondo 2008 e il riaccredito dei residui dei fondi 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 impegnati per i progetti del Piano infanzia e adolescenza della città di Palermo, con creditori certi nelle organizzazioni del terzo settore che gestiscono 50 progettualità per un totale di circa 17.000.000,00 di euro;

gli interventi in atto vedono coinvolte 63 organizzazioni, circa 950 operatori, 7500 i minori interessati su un totale di 166.000 minori residenti e almeno 20.000 le famiglie coinvolte;

i fondi tuttavia risultano ad oggi non ancora sbloccati dal Ministero delle finanze e dalla Ragioneria centrale dello Stato per quanto riguarda gli anni dal 2002 al 2008, e pertanto non sono stati riaccreditati al Comune di Palermo;

nel dettaglio si tratta di somme così ripartite:

anno 2001, 9.469,04 euro;

anno 2002, 14.627,12 euro;

anno 2003, 1.552.071,91 euro;

anno 2004, 2.544.098,93 euro;

anno 2005, 3.287.516,61 euro;

anno 2006, 118.921,04 euro;

anno 2007, 5.014.249,02 euro;

a seguito di quanto riportato sopra, i progetti sono integralmente finanziati dagli enti gestori con conseguenze drammatiche per gli operatori e per i servizi a tutela dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie;

quest'anno, il Comune di Palermo non ha potuto avviare la pratica di anticipo del 40 per cento che aveva permesso la continuità dei pagamenti negli anni passati;

il decreto di riparto delle risorse della legge n. 285 del 1997 alle città riservatarie è stato sottoscritto nel mese di aprile 2008 dai Ministri del precedente Governo;

la Corte dei conti, nel mese di giugno 2008, ha riconosciuto la regolarità del decreto e lo ha ritrasmesso al Ministero della solidarietà sociale -:

se il Ministro intenda rendere noti i motivi del protrarsi del ritardo dei pagamenti dovuti relativi agli interventi finanziati dalla legge n. 285 del 1997 e, soprattutto, se intenda indicare al più presto i tempi e i modi di erogazione del finanziamento predisposto dalla legge n. 285 del 1997 al Comune di Palermo, considerando che il mancato pagamento dei progetti già avviati potrebbe determinare conseguenze estremamente negative sui destinatari dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.(5-00225)