• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01094-A-R/ ... La Camera,premesso che:il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi...




Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1094-A-R/2
presentato da
ROBERTO COTA
martedì 10 giugno 2008 nella seduta n.015

La Camera,
premesso che:
il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati;
attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantità di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi;
tali accordi, sottoscritti non soltanto secondo puri criteri commerciali, possono essere dì due tipi:
open sky: consentono a tutti i vettori delle due parti di collegare qualsiasi punto del proprio territorio con tutti i punti della controparte, in genere senza limitazioni di frequenze (ad esempio Italia/USA e da marzo 2008 UE/USA);
accordi tradizionali: prevedono il numero di vettori designabili da ciascuna parte e abilitati ad operare i collegamenti tra i due Paesi (designazione singola, designazione multipla); prevedono i punti d'accesso di ciascuna parte presso i quali i vettori designati possono atterrare (ogni compagnia è invece generalmente libera di partire da qualsiasi punto all'interno del proprio Paese); prevedono il numero di frequenze operabili tra i due Paesi, i posti offerti e le tariffe;
l'area di Milano e del Nord Italia, ad esempio, subisce al momento forti limitazioni in termini di accessibilità aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso;
il riposizionamento su Roma della maggior parte dei servizi extra europei di Alitalia accentua pesantemente queste limitazioni soprattutto, ma non solo, con riferimento all'aeroporto di Malpensa al quale non sono al momento garantite paritarie condizioni di accessibilità con l'altro principale scalo nazionale pur in presenza di richieste di vettori italiani e stranieri intenzionati ad attivare, nel breve-medio termine, nuovi collegamenti e/o ad incrementare il numero delle frequenze su detto aeroporto;
tali richieste, il cui accoglimento è ostacolato dai vigenti accordi bilaterali o dalla concreta attuazione data agli stessi, riguardano:
1) l'accesso su Milano dei seguenti vettori: Belavia (Bielorussia), Malaysia Airlines (Malesia), Korean Air/Asiana (Corea del Sud), Biman (Bangladesh), Air Moldova (Moldova), Gulf Air (Bahrain), Air Astana (Kazakistan), Kuwait Airways (Kuwait), China Airlines/Eva Air (Taiwan);
2) l'incremento di frequenze nei seguenti collegamenti: Riyadh/Milano (Saudi Arabia - Arabia Saudita), Amman/Milano (Royal Jordanian - Giordania), Tripoli/Milano (Lybian Arab/ Afriqiyah - Libia), Tunisi/Milano (Tunis Air - Tunisia);
3) l'attivazione di nuovi collegamenti da Milano o incremento degli attuali da parte dei seguenti vettori nazionali: Air Italy, Blue Panorama, Eurofly/Meridiana, Livingston, Neos verso i seguenti paesi: Argentina, Brasile, Egitto, Ghana, Giappone, Israele, Nigeria, Russia, Tunisia, Venezuela;
inoltre, con riferimento agli altri aeroporti, risultano inevase numerose e fondate richieste miranti a ristabilire per tutti gli aeroporti del Paese regole di libero mercato e condizioni di parità di accesso;
alla luce del riposizionamento di Alitalia sullo scalo di Roma, i vigenti accordi aeronautici bilaterali determinano su Milano e sugli altri aeroporti notevoli elementi di criticità in quanto:
nella maggior parte dei casi il numero delle frequenze previste, pur un presenza di pluridesignazione, è interamente, o quasi interamente, operato da Alitalia (ad esempio Argentina, Algeria, Ghana, Brasile);
le previsioni di monodesignazione limitano alla sola Alitalia il diritto di operare (ad esempio Egitto e Venezuela);
le eventuali previsioni di limitazione dei punti di accesso sono state finora attuate unicamente a favore di Roma;
sulla base di quanto esposto poiché al fine di non ostacolare il concreto e naturale sviluppo dell'aeroporto di Malpensa e degli altri aeroporti, superando posizioni palesemente discriminatorie, occorre un immediato intervento finalizzato alla modifica degli accordi bilaterali in essere in un'ottica di effettiva liberalizzazione coerente con la vigente normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa ed impartire ogni necessaria istruzione affinché si pervenga ad un'urgente revisione/ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali in modo da garantire, anche su Malpensa e sugli altri aeroporti, l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico con riguardo al numero dei vettori designati, al numero delle frequenze consentite e al numero dei punti di accesso.
9/1094-A-R/2. Cota, Reguzzoni, Dal Lago.