• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
C.9/01496/031 esaminato il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1496/31 presentato da MASSIMO POLLEDRI testo di martedì 29 luglio 2008, seduta n.044

La Camera,
esaminato il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, ed in particolare l'articolo 4-sexies relativo agli eventi alluvionali del maggio 2008;
premesso che:
l'articolo 3, comma 321, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto che per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa adottare piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino;
tale norma, di notevole importanza per il riassetto idrogeologico e per la prevenzione dei processi di dissesto morfologico capaci di produrre modificazioni territoriali in tempi anche molto rapidi, segnatamente gli smottamenti o le alluvioni, appare eccessivamente rigida, soprattutto quando si tratti di dover adottare programmi di intervento adeguati alle situazioni di emergenza, come quelle che da ultimo hanno colpito le regioni Piemonte e Lombardia, mentre sarebbe più confacente ed efficace se il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potesse agire con maggiore flessibilità operativa e riduzione di procedure;
va evidenziato che, anche alla luce della cronica esiguità dei fondi disponibili, in situazione di emergenza, o ad alto rischio idrogeologico, sarebbe più utile concentrare le azioni di intervento nei luoghi e nei momenti dove la richiesta è maggiore, sulla base di criteri precedentemente individuati previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni;
sarebbe auspicabile un intervento del Governo volto a semplificare e rendere più flessibile il potere dì intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in circostanze rientranti nelle previsioni di cui al comma 321 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, relative a situazioni in cui sono coinvolte aree ad elevato rischio idrogeologico,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative, anche di natura legislativa, volte a fare sì che per la realizzatone degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico, finanziati ai sensi del comma 321 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa definire ed attivare programmi immediati di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, secondo criteri precedentemente individuati, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni.
9/1496/31.Polledri.