• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
S.0/00949/001/ ... premesso che: l'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo. 2, comma 9, del decreto legge 3...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/949/1/05 presentato da BRUNO ALICATA
mercoledì 30 luglio 2008, seduta n. 036

La 5 Commissione,
premesso che:
l'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo. 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, prevede che «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008, recante «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» ha disciplinato puntualmente gli adempimenti che gli uffici pubblici e le società a totale partecipazione pubblica dovranno porre in essere prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro;
il suddetto decreto ha definito la nozione di «inadempimento» quale «il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321»;
la procedura di verifica, prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale, consiste nell'inoltro da parte del soggetto pubblico di apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., che controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un adempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta;
che l'inadempimento può riguardare la notifica di una o più cartelle di pagamento relative a tributi erariali (ad esempio imposte dirette e indirette), tributi di enti pubblici territoriali (ad esempio deI TARSU, sanzioni amministrative per violazione al codice della strada), oneri previdenziali (ad esempio contributi INPS e INAIL);
il decreto fa riferimento ad un generico inadempimento da parte del soggetto interessato, senza tenere conto delle diverse situazione che possono giustificare il comportamento del beneficiario come nel caso di iscrizioni a ruolo impugnate per le quali si è ottenuta sentenza di accoglimento, ma l'amministrazione finanziaria non ha ancora proceduto allo sgravio, nel caso di sospensione amministrativa o in autotutela, nel caso di dilazione o rateazione di pagamento, nel caso di cartelle oggetto di contestazione davanti all'autorità giudiziaria e nel caso di contestazione innanzi alle Commissioni tributarie;
tale condizione crea una evidente distorsione del mercato ed una ingiustificata penalizzazione per le imprese che operano con la pubblica amministrazione e con società partecipate da enti pubblici, le quali già scontano normalmente ritardi e lungaggini nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
il limite di 10.000 euro risulta assolutamente inadeguato, in considerazione delle molteplici ipotesi di inadempimento previste dal decreto, che non contempla tutte le ipotesi di giustificato comportamento da parte del contribuente;
impegna il Governo
a valutare attentamente l'ipotesi di modifica del suddetto articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attraverso l'esplicita esclusione delle cartelle opposte, pendenti in contenzioso, sospese, rateizzate e dilazionate, nonché a procedere, nelle more della modifica normativa, ad aumentare, ai sensi del comma 2-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad almeno 20.000 euro il limite per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;
a modificare di conseguenza il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008.
(0/949/1/5)
ALICATA, CENTARO, FIRRARELLO, LATRONICO