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Atto a cui si riferisce:
S.1/00021 premesso che: la persona umana, il rispetto della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili, la tutela di una irripetibile individualità di ogni vita, sono valori da sempre al centro della...



Atto Senato

Mozione 1-00021 presentata da LUIGI COMPAGNA
venerdì 1 agosto 2008, seduta n.054

COMPAGNA, D'ALIA, CALABRO', CUFFARO, COSSIGA, CINTOLA, VILLARI, ALLEGRINI, ANDREOTTI, QUAGLIARIELLO, CUTRUFO - Il Senato,

premesso che:

la persona umana, il rispetto della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili, la tutela di una irripetibile individualità di ogni vita, sono valori da sempre al centro della riflessione giuridica occidentale;

già il diritto romano, arricchito nel tempo dell'apporto della filosofia greca (si pensi alle distinzioni aristoteliche tra le nozioni di zoé, bios e psiche), riconosceva il valore della persona umana, anche se assicurava piena soggettività giuridica ai soli cives;

con il Cristianesimo maturò una complessa e profonda riflessione, la quale influenzerà la storia giuridica medievale e moderna, attorno al concetto universale di persona umana e al suo fondamento ontologico e assiologico;

l'elaborazione giuridica della nozione di persona, da Boezio in poi, perverrà all'idea di considerare il diritto alla vita, più che un diritto fondamentale, la condizione che rende possibile ogni conseguente diritto, il supporto e la ragion d'essere di tutti gli altri diritti;

il giusnaturalismo dell'età moderna, nelle sue diverse declinazioni, rinvenendo il fondamento dei diritti umani proprio nei valori e nei principi racchiusi nella legge naturale, guardò al diritto alla vita come a un concetto di tale certezza che nessuno potrebbe negarlo o privarlo del suo vero significato, della sua evidenza, assimilabile alla percezione sensoriale che si ritrova nelle leggi della natura;

le più importanti Carte dei diritti dell'Europa moderna (la Magna Charta del 1215; la Dichiarazione della Virginia del 1776, successivamente inclusa nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti; la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789) hanno riconosciuto il diritto alla vita come fondamentale presupposto di ogni convivenza fra uomini liberi;

la titolarità di un human right alla vita, anche in Luigi XVI nel processo celebrato davanti alla Convenzione, fu rivendicata allora in termini di illuminismo, laicismo, relativismo, costituzionalismo tuttora straordinariamente moderni dal marchese di Condorcet contro il giacobinismo di Saint-Just;

nel corso del XIX secolo, nel pieno trionfo del positivismo giuridico, anche quando il fondamento dei diritti non era più riconosciuto nella natura, ma nell'autorità dello Stato, il diritto alla vita ebbe riconoscimento (talvolta implicito, talaltra esplicito) in numerosi testi costituzionali;

a partire dal secondo dopoguerra, il diritto costituzionale riprese ad interrogarsi sull'esigenza di richiamare i fondamenti pregiuridici dei diritti umani, valorizzando il concetto di dignità umana e il patrimonio di valori che esso evoca;

a livello internazionale, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce, all'articolo 3, il diritto alla vita sancendo che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona»;

nella sua recente visita negli Stati Uniti, Benedetto XVI, rivolgendosi ai membri dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, richiamando il testo di quella dichiarazione, in linea con gli interventi svolti, nella stessa sede, dai suoi predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, ricordando la feconda convergenza di tradizioni religiose e culturali, tutte accomunate dal desiderio di porre la persona umana al cuore delle istituzioni, delle leggi e di ogni intervento della società, ha affermato: «i diritti riconosciuti e delineati nella Dichiarazione si applicano ad ognuno in virtù della comune origine della persona, la quale rimane il punto più alto del disegno creatore di Dio per il mondo e per la storia. Tali diritti sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo e presente nelle diverse culture e civiltà»;

a livello comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, afferma: «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;

poiché il diritto tutelato all'articolo 2 appartiene al nucleo fondamentale dei diritti tutelati dalla Convenzione, gli Stati, a seguito della riserva contenuta all'articolo 15, comma 2, sono sempre obbligati a garantirne, all'interno del proprio territorio, il godimento;

la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, nel delineare una sorta di costituzione europea in materia di diritto a nascere, non riconosce valore personale assoluto al diritto di interruzione della gravidanza;

la Carta europea dei diritti, adottata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 e alla quale, con il recente Trattato di Lisbona, è stata attribuita la stessa efficacia giuridica delle norme dei Trattati, dopo aver affermato, all'articolo 1, l'inviolabilità della dignità umana, all'articolo 2 dispone: «ogni individuo ha il diritto alla vita»;

sotto il profilo della legislazione nazionale, la normativa sui casi di interruzione della gravidanza venne prevista, pensata e disciplinata per limitare il ricorso all'aborto clandestino e non per istituire un diritto individuale di abortire;

considerato che:

il 19 dicembre 2007 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la risoluzione per la moratoria, di cui l'Italia è stata prima promotrice, contro la pena di morte nel mondo;

numerose sono le iniziative promosse al fine di giungere all'approvazione di un'analoga risoluzione per una moratoria contro l'aborto,

impegna il Governo:

a farsi promotore presso le Nazioni Unite e in tutte le sedi internazionali, in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di un documento che preveda una moratoria internazionale di qualsiasi politica pubblica che porti a considerare l'aborto come strumento di prevenzione delle nascite o di programmazione familiare ed affermi il diritto di ogni donna a non essere costretta o indotta ad abortire;

a promuovere in tutte le sedi internazionali delle politiche attive a tutela della famiglia e della maternità e a favorire nelle campagne di informazione pubbliche una maggiore attenzione alla famiglia.

(1-00021)