• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

link alla fonte

Atto a cui si riferisce:
S.7/00002 premesso che, la legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto una revisione totale della disciplina dei certificati verdi da fonti rinnovabili,...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00002 presentata da ANDREA FLUTTERO
giovedì 31 luglio 2008, seduta n.025

La 13ª Commissione, territorio ambiente e beni ambientali,

premesso che,

la legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto una revisione totale della disciplina dei certificati verdi da fonti rinnovabili, finalizzata ad incentivare l'impiego di biomasse e sottoprodotti per uso energetico, rinviando, tra l'altro, ad uno o più decreti la definizione dei criteri per la destinazione delle biomasse combustibili di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell'ambiente);

il citato allegato X include tra i combustibili ammessi il biogas ed il materiale di origine vegetale derivante dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;

l'individuazione dei criteri per la corretta qualificazione delle biomasse e del biogas quali combustibili deve necessariamente fare riferimento alla nozione di sottoprodotto, in particolare nella definizione del trattamento cui le stesse possono essere sottoposte al fine di non considerarle rifiuti;

l'articolo 183, comma 1, lettera p), del Codice dell'ambiente (come modificato dall'articolo 2, comma 20, del decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008) stabilisce che i sottoprodotti devono rispondere ai seguenti requisiti :
6) devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
7) il loro impiego deve essere certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
8) devono soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
9) non devono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
10) devono avere un valore economico di mercato;

con la Comunicazione della Commissione UE del 23 gennaio 2007 sui rifiuti e sottoprodotti sono state emanate delle linee guida a seguito delle sempre crescenti pressioni degli Stati membri volte ad ottenere una definizione comunitaria di sottoprodotto, in ragione dei numerosi problemi applicativi riscontrati nella nozione di rifiuto, soprattutto per quelle "zone grigie" tra prodotti secondari e rifiuti. E' emersa la necessità di distinguere chiaramente le due differenti posizioni giuridiche per dare certezza agli operatori ed armonizzare le applicazioni sul territorio comunitario, anche per ragioni di concorrenza e libera circolazione delle merci.
Nel documento la Commissione fa una prima importante distinzione tra:
Prodotti: sono generati cioè intenzionalmente, come risultato di una precisa scelta tecnica dell'impresa (ad esempio con modifiche al processo produttivo per estrarli). In tal caso non si pone il problema della loro qualificazione in quanto non sono mai rifiuti e non è dunque necessaria nessuna altra valutazione.
Residui (prodotti senza intenzione). In tal caso si pone il problema se inquadrarli come sottoprodotti o rifiuti. Le linee guida aiutano ad inquadrare questi casi specifici e lo fanno riferendosi ai principi che la Corte di giustizia ha consolidato, fissando tre criteri perchè un residuo non sia un rifiuto ma un sottoprodotto:
a) L'utilizzo deve essere certo e non una mera possibilità.

La Commissione sostiene che il residuo di produzione deve essere utilizzabile, cioè deve possedere le caratteristiche tecniche necessarie al suo uso. Per tale residuo esisterà dunque un mercato. Se il residuo è solo in parte utilizzabile, la presenza di contratti a lungo termine potrebbe assicurarne la certezza. Diversamente ovvero se lo stesso bene deve essere stoccato a lungo prima di un potenziale e non certo uso, deve essere trattato come rifiuto per tutto il periodo di stoccaggio. Parimenti sarà valutata l'esistenza di un vantaggio finanziario per il cedente che deve essere reale e non meramente simbolico, ad esempio avendo riguardo ai costi da sostenere in caso di smaltimento come rifiuto.
b) Non devono esserci trasformazioni preliminari.
La Commissione dice chiaramente che spesso la valorizzazione di un sottoprodotto include una serie di operazioni necessarie in vista della sua utilizzazione. Dopo la produzione i materiali devono spesso essere lavati, essiccati, raffinati, omogeneizzati, integrati, controllati ecc: queste operazioni non costituiscono una trasformazione se fanno parte del processo produttivo, sia esso svolto presso il produttore che presso l'utilizzatore o presso degli intermediari.
c) L'utilizzo deve essere parte di un processo di produzione.
Se il materiale è preparato in vista di una utilizzazione che si ascrive pienamente nella continuità del processo produttivo si tratta di un sottoprodotto secondi i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.
La direttiva quadro sui rifiuti approvata in via definitiva dal Consiglio europeo e dal Parlamento, in corso di pubblicazione sulla GUCE, ha per la prima volta introdotto la nozione di sottoprodotto in un atto normativo comunitario, recependo i richiamati criteri elaborati dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia UE, e chiarendo altresì all'articolo 4 una sostanza derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non sia la produzione della stessa può non essere considerata rifiuto ma sottoprodotto se tale sostanza è, tra l'altro, utilizzata direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

alla luce dei citati criteri è ragionevole oltre che logico ritenere che la nozione di "trattamento esclusivamente meccanico" debba essere intesa nel senso di distinguere le biomasse che possono incorporare sostanze tossiche alla salute umana o all'ambiente da quelle nelle quali questi problemi sono potenzialmente assenti e che dunque il citato concetto di esclusivamente meccanico sia da intendere come trattamento "fisico" che non preveda l'aggiunta di sostanze chimiche;
è dunque necessario che venga esplicitato che trattamento meccanico, con riguardo ai sottoprodotti di origine agricola avviati in combustione all'interno del ciclo produttivo, sia da intendersi come trattamento di tipo meccanico-fisico (ivi compresi processi di lavaggio con acqua ed essiccazione) facenti parte della normale pratica industriale, in quanto non altera in alcun modo la natura dello stesso e non produce impatti ambientali negativi;

ritenuto che la fattispecie di cui trattasi riguarda innanzitutto la produzione di sottoprodotti caratterizzati da elevato potere calorifico derivanti dalla trasformazione ad usi alimentari dell'uva (vinacce e biogas) e dell'oliva (noccioli e sansa) la cui valorizzazione energetica all'interno del ciclo produttivo può rappresentare anche un'opportunità di efficienza avente valenza ambientale ed economica;

considerato che:

a partire dal 1° agosto prossimo, avrà inizio la campagna vendemmiale che si preannuncia molto abbondante ed i produttori di vino hanno l'obbligo di consegnare la totalità dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie a tal fine appositamente autorizzate;

la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti riveste per il nostro paese una garanzia imprescindibile di valorizzazione della importante filiera vitivinicola e di riduzione dell'impatto ambientale attraverso una idonea utilizzazione di sottoprodotti che, diversamente, diverrebbero rifiuti con conseguenze disastrose sull'intero territorio;

permangono sul territorio nazionale difformità applicative nel corretto inquadramento giuridico di alcune biomasse di origine agricola provenienti dall'attività di distillazione, in particolare sul punto relativo alla interpretazione di trattamento meccanico;

gravi difficoltà si stanno riscontrando in particolare in Sicilia, poichè la più grande distilleria presente è oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo in quanto ritenuta priva delle prescritte autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, ed in particolare delle vinacce esauste e del biogas avviate in combustione in conformità alla citata normativa;

delle 100.000 tonnellate di sottoprodotti della vinificazione che verranno generati a partire dalla imminente campagna vendemmiale in Sicilia, tenuto conto della residua potenzialità degli impianti di distillazione presenti ed operanti sul territorio, la grande maggioranza non potrà essere esitata, paralizzando di fatto l'attività delle numerose cantine presenti sul territorio, e generando un danno economico ed ambientale di enorme portata;

problemi analoghi sono riscontrabili nel settore olivicolo per l'utilizzo dei sottoprodotti all'interno del ciclo produttivo;

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine le occorrenti iniziativeaffinché nell'ambito dei decreti attuativi della legge finanziaria, in materia di certificati verdi, nella individuazione delle biomasse combustibili venga espressamente chiarito che rientrano in tale definizione anche i sottoprodotti della distillerie (vinacce esauste e biogas) e dei frantoi (noccioli e sansa) che subiscano trattamenti di tipo meccanico-fisico, quali ad esempio il lavaggio con acqua e/o l'essiccazione.
(7-00002)
FLUTTERO