• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00215 ADAMO - Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca - Premesso che: la circolare ministeriale n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di iscrizione alle scuole...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00215 presentata da MARILENA ADAMO
mercoledì 17 settembre 2008, seduta n.058

ADAMO - Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca - Premesso che:

la circolare ministeriale n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia, riservata "ai bambini nati dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2006 e appartenenti a nuclei familiari residenti a Milano alla data di iscrizione", subordina espressamente la possibilità di accesso alla scuola materna da parte di minori stranieri subordinata al requisito della titolarità di regolare permesso di soggiorno delle rispettive famiglie "entro la data del 29 febbraio 2008";

con ordinanza 2380/2008, il Tribunale civile di Milano ha avuto modo di rilevare come la posizione del minore - nell'ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato - appaia del tutto peculiare ed autonoma rispetto a quella dei suoi familiari. Al divieto di espulsione del minore extracomunitario, previsto dall'art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 286 del 1998, corrisponde infatti il diritto del minore stesso ad ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della maggiore età (art. 28, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999); e dunque, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori, non è possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarità quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato;

giudicando in relazione alla preclusione opposta dal Comune di Milano all'iscrizione alla scuola materna di bambini in ragione della condizione di irregolarità dei rispettivi genitori, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'incompatibilità della suddetta previsione sia con l'obbligo di tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore (art. 3, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia), sia con le norme di cui all'art. 43, del decreto legislativo n. 286 del 1998 riguardanti il divieto di trattamenti discriminatori, che abbiano l'effetto di «compromettere (…) il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica»;

in ragione di tali motivazioni, il Tribunale di Milano ha ordinato al Comune la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione dei suoi effetti;

analoga determinazione è stata assunta dall'allora Ministro dell'istruzione Fioroni, il quale in seguito alla suddetta sentenza ha richiamato il Comune di Milano, in quanto gestore delle scuole paritarie, ad ottemperare al principio di diritto statuito dall'autorità giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia dato disposizioni in materia al Comune di Milano in quanto gestore delle scuole paritarie, e se queste siano state trasmesse ai dirigenti delle scuole per l'infanzia;

se siano state riaperte le iscrizioni per i minori precedentemente esclusi;

qualora non siano state dettate disposizioni specifiche in materia, quali provvedimenti di competenza intenda assumere, nei confronti del Comune di Milano, al fine di garantire a ciascun minore presente sul territorio nazionale - a prescindere dalla regolarità della condizione di soggiorno dei rispettivi genitori - il diritto allo studio, alla formazione e all'istruzione in condizione di parità rispetto ai minori aventi cittadinanza italiana.

(3-00215)