testo del ddl
Atto a cui si riferisce:
C.2167 Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, concernente la disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari da applicare nei procedimenti per reati di violenza sessuale
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2167 |
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Una relazione approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2006 ha definito la violenza contro le donne come «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o nel privato». Purtroppo anche nel nostro Paese la violenza sulle donne continua a manifestarsi con una frequenza sconcertante; assistiamo, infatti a un'escalation di violenza metropolitana e nei piccoli centri che, senza eccezioni e riserve, colpisce donne e minori in ogni luogo, con «raid» criminali perpetrati anche in branco, anche da minori,
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Dopo anni di dibattiti in Parlamento e nell'opinione pubblica è stata approvata nel nostro Paese la legge 15 febbraio 1996, n. 66, contro la violenza sessuale, con la quale, finalmente, si è ottenuto che la violenza sessuale non fosse più considerata un reato contro la morale pubblica - come fino ad allora previsto dal codice penale - ma contro la persona. Con la citata legge n. 66 del 1996 sono stati cambiati anche i termini processuali, con l'inversione dell'onere della prova, grazie alla quale non è più la vittima a dover «dimostrare» di essere stata stuprata, ma l'aggressore a dover dimostrare di essere innocente. Le modifiche introdotte nei codici penale e di procedura penale dalla medesima legge n. 66 del 1996 tuttavia, pur avendo segnato un momento certamente importante nella lotta alla violenza sulle donne nel nostro Paese, non sono, ad oggi, sufficienti a combattere un fenomeno che continua a essere troppo diffuso e che, seppur esplicitato, raccontato e descritto oggi molto più di prima, è purtroppo una forma di abuso tutt'altro che sconfitta, una piaga sociale che degenera nella xenofobìa e nell'allarme sociale, in fenomeni che colpiscono le città e le famiglie come un vulnus inestinguibile di rabbia e di impotenza.
Sono all'esame del Parlamento diversi progetti di legge, anche d'iniziativa governativa, contro la violenza sessuale, coniugata
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Grave è anche il dissenso dell'opinione pubblica sulle pene (o sulle misure coercitive) inflitte ai criminali stupratori e anche assassini, un movimento indignato che travolge l'operato della magistratura fino a rendere il fenomeno della violenza sessuale di dimensioni incontenibili. La stampa riporta lo sdegno: efferatezze che suscitano orrore, indignazione e rabbia. Mai più condanne come quella a soli 29 anni di reclusione per l'omicidio della signora Giovanna Reggiani, il cui aguzzino rumeno ha ricevuto uno sconto di pena in ragione della fiera resistenza della sua vittima. Per non parlare, poi, della concessione degli arresti domiciliari allo stupratore di Capodanno, disposti in base alla buona condotta giudiziaria del giovane, o ai due rumeni accusati di favoreggiamento nello stupro del «branco» di Guidonia. Ma l'opinione pubblica invoca, e pretende, misure cautelari e più severe, come il mantenimento della custodia cautelare in carcere. Il Governo tanto sta facendo: oltre al nutrito pacchetto di misure contro la violenza sessuale e i maltrattamenti all'esame del Parlamento, è stato recentemente approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati (atto Senato n. 1348) il delitto degli atti persecutori (stalking), prevedendo pene severe e misure preventive e cautelative in favore delle donne e dei congiunti vittime dello stalker, reato già da anni previsto nei Paesi del common law, e reato federale negli Stati Uniti d'America. Altro dato rilevante è che lo scorso 28 gennaio la Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza mozioni bipartisan - segno di ampia condivisione politica di contrasto al preoccupante fenomeno - nelle quali si impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della violenza sessuale, nel riconoscimento delle prioritarie esigenze di sicurezza dei cittadini e dei territori coinvolti da questi drammatici episodi, progettando programmi d'intervento sotto tutti i profili, dall'educazione e dalla formazione ai diritti umani, al supporto informativo, psicologico e giuridico alle vittime, aiutate anche dal gratuito patrocinio giudiziale, al potenziamento della rete dei centri anti-violenza, alle campagne di informazione anche attraverso siti istituzionali e di servizio di radio-diffusione nazionale. È un segnale positivo e confortante, ma non basta. Oltre a questo occorre intraprendere iniziative legislative per restituire fiducia alla società, alle amministrazioni cittadine, alle comunità, alle donne e alle stesse vittime di questi atroci delitti, spesso abbandonate alla solitudine del loro dramma indelebile. Ciò al fine di garantire una risposta efficace e determinata da parte delle istituzioni nazionali, in ragione del grave allarme sociale suscitato da tali delitti. In particolare, emerge la necessità che la magistratura, pur nel rispetto della propria autonomia, possa disporre di norme che, riducendo la discrezionalità del singolo giudizio, garantiscano non solo la certezza della pena, ma anche la piena sicurezza della comunità civile e la tutela della dignità delle vittime e delle relative famiglie, per dare un segnale di forza e di intransigenza verso chi si rende colpevole di reati infamanti come la violenza sessuale. L'opinione pubblica è allarmata, anche in considerazione del recente aumento di questo genere di delitti commessi contro le donne, quasi al limite della psicosi collettiva. In quest'ottica la presente proposta di legge interviene in tema di modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla parte che disciplina i criteri di scelta delle misure cautelari, e quindi delle limitazioni alle libertà della persona, che possono essere disposte - anche a causa delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del medesimo codice, che in caso di tali delitti non dovrebbero comportare restrizioni nell'inflizione delle misure previste - soltanto a norma di quanto previsto dal capo I del titolo I del libro quarto del codice di rito, da applicare, in via estensiva, anche in caso di reati di violenza sessuale. Attualmente, il codice di procedura penale, all'articolo 275, recante «Criteri di scelta delle misure», comma 3, stabilisce che si può disporre la custodia
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1. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. La custodia cautelare in carcere può, altresì, essere disposta, non ricorrendo l'alternativa dell'inadeguatezza di ogni altra misura, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».